Sez. L, Sentenza n. 5964 del 16/04/2012 (Rv. 622148 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi per il Mezzogiorno - Riferimento della normativa ai contributi dovuti all'INPS - Interpretazione letterale - Conseguenze - Questione di legittimità ex artt. 3 e 20 Cost. - Manifesta infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
In tema di sgravi contributivi per il Mezzogiorno, il riferimento dell'agevolazione ai contributi dovuti all'INPS - riferimento contenuto nell'art. 18 del d.l. n. 918 del 1968, conv. in legge n. 1089 del 1968, nell'art. 14 della legge n. 183 del 1976, nell'art. 59 del d.P.R. n. 218 del 1978, nell'art. 19 del d.l. n. 299 del 1994, conv. in legge n. 451 del 1994 - va interpretato in senso letterale, escludendo dal beneficio i soggetti (nella specie, ente ecclesiastico ospedaliero) tenuti al versamento contributivo presso altro istituto previdenziale. Ne consegue che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della normativa, così interpretata, rientrando nella discrezionalità del legislatore l'individuazione degli strumenti finalizzati allo sviluppo economico del Mezzogiorno ed essendo conforme all'art. 20 Cost. l'esclusione del beneficio non determinata dal carattere ecclesiatico dell'ente, o dal fine di religione o culto che esso persegue, ma dal fatto oggettivo del debito contributivo verso un istituto previdenziale diverso dall'INPS.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Decreto Legge 16/05/1994 num. 299 art. 19, Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., Legge 02/05/1976 num. 183 art. 14, Legge 19/07/1994 num. 451 CORTE COST., DPR 06/03/1978 num. 218 art. 59 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)