Sez. L, Sentenza n. 24779 del 25/11/2009 (Rv. 610846 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi contributivi per le imprese industriali operanti nel Mezzogiorno - Presupposti - Verifica dell'effettivo incremento occupazionale - Riferimento ad una nozione di azienda in senso oggettivo - Necessità - Conseguenze - Società di nuova costituzione - Applicabilità degli sgravi - Condizioni - Fattispecie relativa ad attività di ristorazione esercitata negli stessi locali della precedente.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
In tema di sgravi contributivi per le imprese industriali operati nel Mezzogiorno la verifica relativa alla sussistenza di un effettivo incremento occupazionale deve essere compiuta con riferimento ad una nozione di azienda in senso oggettivo, che non tenga conto delle variazioni intervenute nella titolarità dell'impresa. Ne consegue che, in caso di formale costituzione di una nuova società, i suddetti benefici competono o meno a seconda che si tratti di un'impresa effettivamente nuova o piuttosto di un'impresa solo derivata (sia pure parzialmente) da un'altra preesistente, assumendo rilevanza determinante, a tali fini, sia la presenza di significativi elementi di permanenza della preesistente struttura aziendale (o di parte di essa o, comunque, di elementi aziendali funzionalmente collegati), sia la sussistenza di una sostanziale continuità nell'esercizio dell'impresa. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva negato il diritto dell'Inps di ottenere somme di denaro a titolo di rimborso e di risarcimento per omissioni contributive a suo danno, ritenendo effettivamente nuova l'attività di ristorazione posta in essere da un imprenditore il quale, pur avvalendosi dei locali di precedente azienda, aveva iniziato ad operare dieci anni dopo la cessazione di quest'ultima).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 05/07/1971 num. 429 art. 1 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., Legge 04/08/1971 num. 589 CORTE COST., Legge 06/03/1978 num. 218 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)