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Sez. 3, Sentenza n. 16780 del 13/08/2015 (Rv. 636435 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Mancata allegazione del momento di effettiva conoscenza della procedura esecutiva - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636435-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

L'eccezione di tardività dell'opposizione proposta ex art. 617 c.p.c. per omessa allegazione, da parte dell'opponente, del momento in cui ha avuto effettiva conoscenza della procedura esecutiva, ove non decisa dal giudice del merito e dunque non coperta da giudicato interno, può e deve essere delibata in sede di legittimità, ancorché non dedotta come motivo di ricorso, trattandosi di eccezione relativa ad un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d'ufficio e che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto l'azione non poteva proporsi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)