Sez. 3, Sentenza n. 3404 del 20/02/2004 (Rv. 570355 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Inosservanza del termine di cui all'art. 617 cod. proc. civ. - Inammissibilità dell'opposizione - Rilevabilità d'ufficio anche in sede di legittimità.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
L'inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 cod. proc. civ. per l'opposizione agli atti esecutivi comporta l'inammissibilità dell'opposizione proposta, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)