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Sez. 1, Sentenza n. 74 del 10/01/1977 (Rv. 383580 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - ISTANZA PER LA NOMINA DEL TERZO ARBITRO - NOTIFICAZIONE CON IL PROVVEDIMENTO DI NOMINA - EFFETTI E DURATA - EFFICACIA INTERRUTTIVA - EFFICACIA ISTANTANEA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383580-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - ISTANZA PER LA NOMINA DEL TERZO ARBITRO - NOTIFICAZIONE CON IL PROVVEDIMENTO DI NOMINA - EFFETTI E DURATA - EFFICACIA INTERRUTTIVA - EFFICACIA ISTANTANEA - CONDIZIONI.*

L'istanza rivolta al Presidente del tribunale per la nomina del terzo arbitro, notificata alla controparte unitamente al provvedimento di nomina, ha efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi del primo comma dell'art 2943 cod civ, trattandosi della attivita tipica di inizio del giudizio di cognizione in Sede arbitrale. Tale atto, tuttavia, ha efficacia interruttiva solamente istantanea, a norma dell'art 2945, terzo comma, cod civ, nell'ipotesi in cui il giudizio arbitrale, rimasto sospeso per l'opposizione alla Costituzione del collegio arbitrale promossa dalla controparte, non sia stato piu ripreso a causa dell'accoglimento dell'opposizione predetta.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)