Sez. 3, Sentenza n. 21869 del 18/11/2004 (Rv. 579357 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE | Disposizione ex art. 2945 comma terzo cod. civ. - Portata applicativa - Condizioni e limiti.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE
La disposizione di cui all'art.2945, comma terzo cod. civ. deve essere interpretata coordinandola tanto con il precetto di cui al precedente comma secondo, sia, soprattutto, con la regola di cui all'art.338 del codice di rito, quanto agli effetti dell'estinzione del processo di impugnazione. Ne consegue che la disposizione in parola trova applicazione tutte le volte in cui il processo si estingua senza che siano in precedenza intervenute pronunzie sul merito della controversia suscettibili di passare in giudicato, dovendo, per converso, trovare applicazione - senza che possa legittimamente distinguersi a seconda che si tratti di giudizio innanzi al giudice ordinario o agli organi della giustizia amministrativa - la regola di cui al detto art.338 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 338
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)