Sez. 2, Sentenza n. 2968 del 21/10/1971 (Rv. 354233 - 01)
POSSESSO - AZIONE DI MANUTENZIONE - L'ATTO DI MOLESTIA - IN GENERE - NOZIONE.*
POSSESSO - AZIONE DI MANUTENZIONE - L'ATTO DI MOLESTIA - IN GENERE - NOZIONE.*
Costituisce molestia qualunque apprezzabile modifica del possesso altrui e qualunque limitazione del modo del precedente Esercizio, operato contro la volonta del possessore, anche se esse non cagionino un danno attuale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)