Sez. 2, Sentenza n. 1513 del 22/05/1974 (Rv. 369640 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - ATTO DI MOLESTIA - IN GENERE - NOZIONE - MOLESTIA DI FATTO - ESTREMI - OPERE SUL FONDO ALTRUI - MODIFICHE DEL REGIME DELLE ACQUE - COSTITUZIONE DI SERVITU - CONFIGURABILITA.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - ATTO DI MOLESTIA - IN GENERE - NOZIONE - MOLESTIA DI FATTO - ESTREMI - OPERE SUL FONDO ALTRUI - MODIFICHE DEL REGIME DELLE ACQUE - COSTITUZIONE DI SERVITU - CONFIGURABILITA.*
Ai fini dell'utile Esercizio dell'Azione di manutenzione (art 1170 cod civ), non solo occorre che vi sia una molestia in atto al momento della proposizione della domanda, ma occorre, altresi, che tale molestia assuma concreta Rilevanza e riveli un apprezzabile contenuto di disturbo della legittima attivita altrui. Costituisce molestia di fatto quella che opera materialmente sul bene oggetto del possesso, cioe quella che, concretantesi in Atti o fatti che impediscano al possessore l'Esercizio del possesso o ne mutino il precedente stato: come quando, ad esempio, si pretenda di eseguire opere sul fondo altrui, ovvero si vogliano apportare modifiche al regime delle acque o compiere attivita o costruzioni idonee a costituire servitu in danno del fondo del possessore. (V 2968'71, mass n 354233).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)