Sez. 2, Sentenza n. 6191 del 14/12/1987 Ud. (dep. 21/05/1988) Rv. 178436 - 01
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONE FOTOGRAFICA - ESITO - LIBERO APPREZZAMENTO DEL GIUDICE - INVITO IN DIBATTIMENTO A PERSONA OFFESA E TESTIMONI A RICONOSCERE L'IMPUTATO PRESENTE COME AUTORE DEL REATO - NATURA DI RICOGNIZIONE - ESCLUSIONE.*
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - IN GENERE - RICOGNIZIONE FOTOGRAFICA - ESITO - LIBERO APPREZZAMENTO DEL GIUDICE - INVITO IN DIBATTIMENTO A PERSONA OFFESA E TESTIMONI A RICONOSCERE L'IMPUTATO PRESENTE COME AUTORE DEL REATO - NATURA DI RICOGNIZIONE - ESCLUSIONE.*
La ricognizione fotografica, non espressamente disciplinata dal codice di procedura penale è, quale mezzo di prova non formale, liberamente apprezzata dal giudice, in base al principio del suo libero convincimento, in relazione al suo contenuto intrinseco ed alle modalità di controllo e riscontro, mentre l'invito rivolto nel dibattimento alle persone offese o ai testimoni di rispondere se riconoscano o meno nell'imputato la persona autrice del reato, non è diretto a un atto formale di ricognizione, trattandosi di una mera identificazione, cui si procede attraverso dichiarazioni orali per le quali, pertanto non sono richieste le formalità di cui agli artt. 360 e segg. cod. proc. pen.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 360
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)