Sez. 2, Sentenza n. 9449 del 02/06/1989 Ud. (dep. 03/07/1990) Rv. 184770 - 01
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - NEL DIBATTIMENTO - INVITO A RICONOSCERE NELL'IMPUTATO L'AUTORE DEL REATO - FORMALITÀ PROCESSUALI - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
PROVA PENALE - RICOGNIZIONI - NEL DIBATTIMENTO - INVITO A RICONOSCERE NELL'IMPUTATO L'AUTORE DEL REATO - FORMALITÀ PROCESSUALI - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
L'invito rivolto in dibattimento alle persone offese o ai testimoni di rispondere se riconoscono o meno nell'imputato la persona autrice del reato non è diretto ad un atto formale di ricognizione, trattandosi di una mera identificazione cui si procede attraverso dichiarazioni orali che non richiedono le formalità di cui all'art. 360 cod. proc. pen.. (Conf mass n 102975; (Conf mass n 107780; (Conf mass n 125527; (Conf mass n 147521; (Conf mass n 153604; (Conf mass n 178436).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 360
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)