Sez. L, Sentenza n. 7599 del 22/06/1992 (Rv. 477843 - 01)
Procedimento civile - Difensori - Mandato alle liti (procura) - Contenuto e forma | Procura speciale rilasciata in primo grado "per il presente giudizio" - Estensione all'appello - Erronea declaratoria in appello della non estensione e della contumacia della parte appellata - Accoglimento della relativa censura in cassazione - Effetti.
Procedimento civile - Difensori - Mandato alle liti (procura) - Contenuto e forma
La procura speciale al difensore, rilasciata in primo grado "per il presente giudizio" (o processo, causa, lite, ecc.) senza alcuna indicazione delimitativa, esprime la volontà della parte di estendere il mandato all'appello, quale ulteriore grado in cui si articola il giudizio stesso, e, quindi, implica il superamento della presunzione di conferimento solo per detto primo grado, ai sensi dell'art. 83 ultimo comma cod. proc. civ.. Ove peraltro il giudice d'appello, escludendo erroneamente l'efficacia della procura alle liti rilasciata in primo grado, abbia dichiarato soltanto con la sentenza la contumacia della parte appellata, senza alcun riflesso di detta statuizione sullo svolgimento dell'attività processuale e di difesa della parte nel corso del giudizio di appello o sul regolamento delle spese, l'accoglimento della relativa censura proposta nel giudizio di cassazione con la denuncia di violazione della legge processuale non comporta l'automatico annullamento della sentenza di appello, rilevante solo se il ricorso per cassazione sia accolto anche nel merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)