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Sez. 3, Sentenza n. 16034 del 14/11/2002 (Rv. 558496 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE | Presupposto - Erronea dichiarazione di contumacia in primo grado - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2002-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558496-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE

Nel caso in cui una parte, benché regolarmente costituita, sia stata dichiarata per errore contumace, non si configura alcun vizio della sentenza, quando l'erronea declaratoria non abbia comportato alcun pregiudizio allo svolgimento dell'attività difensiva. Ne consegue che, dovendo la proposizione di ogni impugnazione essere sorretta da idoneo interesse identificabile nella possibilità di conseguire, attraverso la rimozione della statuizione censurata, un risultato giuridicamente apprezzabile, e non già un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica non avente riflessi pratici sulla decisione adottata, va negata la sussistenza di siffatta condizione di ammissibilità rispetto ad un ricorso che si limiti alla deduzione della erroneità della dichiarazione di contumacia, senza indicare quale limitazione la stessa abbia comportato all'esercizio del diritto di difesa, né quale incidenza abbia potuto avere sull'esito della lite, così da consentire alla Corte un effettivo controllo di causalità dell'errore lamentato e da sottrarre la doglianza all'astrattezza di una sua prospettazione meramente teorica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)