Sez. 5, Ordinanza n. 3730 del 29/08/1967 Cc. (dep. 19/09/1967) Rv. 105458 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - RAPINA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO -SPOSSESSAMENTO- NOZIONE- ESTREMI ULTERIORI PER LA RAPINA IMPROPRIA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - RAPINA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO -SPOSSESSAMENTO- NOZIONE- ESTREMI ULTERIORI PER LA RAPINA IMPROPRIA.*
L'impossessamento, agli effetti del delitto di furto o di rapina deve ritenersi avvenuto quando la persona offesa sia stata spossessata dalla cosa, anche se tale spossessamento sia durato per breve tempo o se la cosa non sia stata ancora allontanata dalla sfera del dominio o della vigilanza del derubato. Quel che e essenziale per la nozione di spossessamento e che il derubato abbia perduto la disponibilita della cosa e, agli effetti della ipotizzabilita del reato di rapina impropria, che l'agente, allo scopo di assicurarsi il profitto o di procurarsi l'impunita, abbia usato violenza al derubato medesimo. (prima parte; Conf, in genere e in fattispecie particolari, per il (furto, 103311, 104153, 104360, 104721, anno 1967; 100067, 101567, (101796, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)