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Sez. 1, Sentenza n. 2831 del 12/10/1977 Ud. (dep. 16/03/1978) Rv. 138278 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - CRITERIO SPAZIALE O TEMPORALE DELL'IMPOSSESSAMENTO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1977-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/138278-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - CRITERIO SPAZIALE O TEMPORALE DELL'IMPOSSESSAMENTO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*

Ai fini della Determinazione dell'impossessamento - che segna il momento consumativo sia del delitto di rapina che di quello di furto - sono del tutto irrilevanti sia il criterio temporale (durata del possesso, per l'agente), sia il criterio spaziale (trasferimento della cosa sottratta in luogo diverso), sia, infine, l'uscita della cosa stessa dalla sfera del possesso e della sorveglianza del derubato o di altri per lui o della possibilita di intervento della polizia. Anche, infatti, un possesso solo temporaneo o pressoche momentaneo della cosa, senza la adductio de loco ad locum della refurtiva, entro la sfera di vigilanza del derubato o di chi per lui - tale che l'agente possa anche essere indotto ad abbandonare la refurtiva, per darsi alla fuga - vale ad integrare il momento consumativo del delitto, in quanto, anche in tale caso, la persona offesa o chi per essa, per recuperare la refurtiva, attuando in concreto il potere di sorveglianza e di signoria non perduto, sarebbe necessariamente costretta alla violenza o ad altra perentoria pressione sull'agente ormai detentore della cosa, contrapponendo ex post la propria legittima reazione all'Azione delittuosa gia esplicata nella sua materialita obiettiva. (fattispecie in cui gli agenti abbandonarono la refurtiva durante la fuga determinata dall'intervento della polizia). (Conf mass n 135356; (Conf mass n 133828; (Conf mass n 117783; (Conf mass n 116159; (Conf mass n 111105; (Conf mass n 106232; (Conf mass n 105836; (Conf mass n 105458, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)