Sez. 1, Sentenza n. 21933 del 12/10/2006 (Rv. 592881 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO | Rimborso delle spese del giudizio - Parte in causa avente diritto - Delibazione sulla titolarità del diritto - Necessità - Esclusione - "Legitimatio ad causam" - Rilevanza esclusiva - Sussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO
La regolamentazione delle spese in caso di rinuncia agli atti del giudizio non richiede al giudice una delibazione sulla fondatezza della domanda, giacché la natura processuale della relativa statuizione comporta semplicemente che "il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti", restando in particolare preclusa, ai fini dell'attribuzione del rimborso in favore di una delle parti, ogni delibazione in merito alla corrispondenza tra l'assunzione formale della veste di parte e la titolarità del rapporto sostanziale in virtù del quale la stessa ha partecipato al giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)