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Sez. L, Sentenza n. 4849 del 27/02/2009 (Rv. 607167 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE | Ordinanza di liquidazione delle spese in caso di estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti del giudizio - Assenza di accordo tra le parti sulla ripartizione delle spese - Conseguenze - Spese a carico del creditore rinunciante - Necessità - Possibilità di determinazione discrezionale del giudice - Esclusione - Vizio assoluto di motivazione del provvedimento vincolato - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607167-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE

L'ordinanza con cui, a seguito della rinunzia agli atti ed alla conseguente estinzione del processo esecutivo, il giudice dell'esecuzione, nel liquidare le spese ai sensi del combinato disposto degli articoli 306 e 629 cod. proc. civ., si limiti, in mancanza di diverso accordo tra le parti, a porre le stesse a carico del creditore rinunciante, non incorre nel vizio del difetto di assoluto di motivazione, trattandosi di determinazione rispetto alla quale non sussiste alcun potere discrezionale del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 629

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)