Sez. L, Sentenza n. 4849 del 27/02/2009 (Rv. 607167 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE | Ordinanza di liquidazione delle spese in caso di estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti del giudizio - Assenza di accordo tra le parti sulla ripartizione delle spese - Conseguenze - Spese a carico del creditore rinunciante - Necessità - Possibilità di determinazione discrezionale del giudice - Esclusione - Vizio assoluto di motivazione del provvedimento vincolato - Configurabilità - Esclusione.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE
L'ordinanza con cui, a seguito della rinunzia agli atti ed alla conseguente estinzione del processo esecutivo, il giudice dell'esecuzione, nel liquidare le spese ai sensi del combinato disposto degli articoli 306 e 629 cod. proc. civ., si limiti, in mancanza di diverso accordo tra le parti, a porre le stesse a carico del creditore rinunciante, non incorre nel vizio del difetto di assoluto di motivazione, trattandosi di determinazione rispetto alla quale non sussiste alcun potere discrezionale del giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 629
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)