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Sez. L, Sentenza n. 3303 del 04/04/1987 (Rv. 452358 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - A SINGHIOZZO - RIFIUTO DEL DATORE DI LAVORO DI RICEVERE LE PRESTAZIONI OFFERTE NEGLI INTERVALLI LAVORATIVI - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452358-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - A SINGHIOZZO - RIFIUTO DEL DATORE DI LAVORO DI RICEVERE LE PRESTAZIONI OFFERTE NEGLI INTERVALLI LAVORATIVI - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

In caso di sciopero cosiddetto a singhiozzo il rifiuto del datore di lavoro di ricevere le prestazioni lavorative offerte negli intervalli lavorativi dai dipendenti in sciopero è legittimo solo se il datore di lavoro dimostri l'assoluta impossibilità di utilizzare quelle prestazioni con proficuità ed economicità, indipendentemente dalla legittimità, o meno, dello sciopero stesso. (V 4292/84, mass n 436220).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)