Sez. L, Sentenza n. 3303 del 04/04/1987 (Rv. 452358 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - A SINGHIOZZO - RIFIUTO DEL DATORE DI LAVORO DI RICEVERE LE PRESTAZIONI OFFERTE NEGLI INTERVALLI LAVORATIVI - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - A SINGHIOZZO - RIFIUTO DEL DATORE DI LAVORO DI RICEVERE LE PRESTAZIONI OFFERTE NEGLI INTERVALLI LAVORATIVI - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
In caso di sciopero cosiddetto a singhiozzo il rifiuto del datore di lavoro di ricevere le prestazioni lavorative offerte negli intervalli lavorativi dai dipendenti in sciopero è legittimo solo se il datore di lavoro dimostri l'assoluta impossibilità di utilizzare quelle prestazioni con proficuità ed economicità, indipendentemente dalla legittimità, o meno, dello sciopero stesso. (V 4292/84, mass n 436220).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)