Sez. 2, Sentenza n. 6229 del 24/10/1983 (Rv. 430996 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (OD OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - CONTROVERSIA INVOLGENTE PROBLEMI TECNICI DI NON LIEVE DIFFICOLTÀ - DISSENSO DEL GIUDICE DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - CONTRAPPOSIZIONE DI UN RAGIONAMENTO FONDATO SU CRITERI SCIENTIFICI - NECESSITÀ - ARGOMENTAZIONI FONDATE SU FATTI NOTORI DI NON CONTROLLATA ESATTEZZA - INIDONEITÀ.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (OD OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - CONTROVERSIA INVOLGENTE PROBLEMI TECNICI DI NON LIEVE DIFFICOLTÀ - DISSENSO DEL GIUDICE DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - CONTRAPPOSIZIONE DI UN RAGIONAMENTO FONDATO SU CRITERI SCIENTIFICI - NECESSITÀ - ARGOMENTAZIONI FONDATE SU FATTI NOTORI DI NON CONTROLLATA ESATTEZZA - INIDONEITÀ.*
Qualora la risoluzione della controversia involga l'esame di problemi tecnici di non lieve difficoltà - quali sono quelli riguardanti le caratteristiche funzionali di una struttura in cemento armato - non è consentito al giudice di prescindere totalmente dalle conclusioni del C.T.U. Dovendo, invece, ove reputi di dissentirne, contrapporre ad esse un ragionamento fondato su criteri scientifici, senza poter fondare il suo diverso avviso su fatti notori di non controllata esattezza, dovendo il notorio essere inteso in senso rigoroso e come fatto acquisito alla collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile. (V 560/82, mass n 418278, sull'ultima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)