Sez. 1, Sentenza n. 560 del 28/01/1982 (Rv. 418278 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI - REQUISITI.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI - REQUISITI.*
Il fatto notorio, derogando al principio dispositivo delle prove ed al principio del contraddittorio e dando luogo a prove non fornite dalla parti e relative a fatti non valutati e controllati dalle medesime, deve essere inteso in senso rigoroso e cioè come fatto acquisito alla conoscenza della collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile. (V 1814/79, mass n 398183; (V 1619/77, mass n 385325).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)