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Sez. 5, Sentenza n. 7927 del 20/04/2016 (Rv. 639633 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Oggetto - Impugnazione dell'atto impositivo dell'Amministrazione - Possibilità di introdurre nel corso del giudizio nuovi fatti, costitutivi della pretesa tributaria - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639633-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il processo tributario, in quanto diretto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento impositivo, è strutturato come un giudizio di impugnazione del provvedimento stesso e tale caratteristica circoscrive il dibattito alla pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, sicché il giudice tributario non può estendere la propria indagine all'esame di circostanze nuove ed estranee a quelle originariamente invocate dall'ufficio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'appello dell'Agenzia dell'entrate, che, in materia di imposta di registro, aveva, soltanto con i motivi di appello, considerato nel calcolo della superficie utile, in aggiunta alla superficie dell'abitazione, anche quella di un locale erroneamente indicato in catasto come cantina).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 24 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)