Sez. 5, Sentenza n. 27065 del 13/11/2008 (Rv. 605583 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Oggetto - Impugnazione dell'atto impositivo dell'Amministrazione - Possibilità di introdurre nel corso del giudizio nuovi fatti, costitutivi della pretesa tributaria - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il processo tributario, strutturato come un giudizio di impugnazione dell'atto impositivo emesso dall'Amministrazione finanziaria, non consente di far valere per la prima volta in giudizio, ed a maggior ragione in appello, un fatto costitutivo della pretesa tributaria (e cioè la cd "causa petendi") che non sia già stato assunto a suo fondamento fin dall'avviso di accertamento. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'appello dell'Amministrazione che, in materia di individuazione della base imponibile ICI di un immobile iscritto alla categoria catastale D, aveva, soltanto con i motivi di appello, introdotto l'argomento relativo all' iscrizione al catasto dell'immobile, lì dove l'atto impositivo si era limitato a contestare la non corretta contabilizzazione, ai sensi dell'art. 5, comma 3, d.lgs n. 504 del 1992).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)