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Sez. L, Sentenza n. 4049 del 19/03/2003 (Rv. 561252 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - IN GENERE | Aumento periodico biennale dello stipendio riconosciuto ai dipendenti dello Stato e di enti pubblici invalidi per causa di servizio (ex legge n. 539 del 1950) - Applicabilità ai dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561252-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - IN GENERE

Il beneficio dell'aumento periodico biennale dello stipendio, attribuito agli invalidi di guerra dall'art. 44 R.D. 30 settembre 1922 n. 1290, come modificato dal R.D.L. 17 maggio 1923 n. 1284, ed esteso dall'art. 1 legge 15 luglio 1950 n. 539 agli invalidi per servizio dipendenti dello Stato e di enti pubblici, non è applicabile ai dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato che abbiano avuto il riconoscimento di infermità per causa di servizio, atteso che il riferimento normativo al settore pubblico e agli "enti pubblici", senza ulteriori specificazioni (v. art. 3 della citata legge n. 539 del 1950), deve intendersi limitato allo Stato e agli enti pubblici non economici, per i quali il termine "pubblico" vale a identificare un regime giuridico peculiare dell'attività e dei rapporti con i terzi e non è correlato solamente, come per gli enti pubblici economici, alle modalità di costituzione del soggetto, al regime proprietario e alla disciplina dell'organizzazione interna.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/09/1922 num. 1290 art. 44, Regio Decr. Legge 17/05/1923 num. 1284, Legge 15/07/1950 num. 539 art. 1, Legge 15/07/1950 num. 539 art. 3, Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)