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Sez. L, Sentenza n. 12258 del 03/11/1999 (Rv. 530862 - 01)

ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI | Enti pubblici economici - Dipendenti eletti al parlamento o a cariche presso enti autonomi territoriali - Art. 4 legge n. 1261 del 1965 - Applicabilità - Esclusione - Art. 31 Statuto dei lavoratori - Applicabilità.
Stato
decisa il 1999-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530862-01

ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI

Al rapporto di lavoro intercorrente con un ente pubblico economico non è applicabile il regime dettato dall'art. 4 della legge n. 1261 del 1965, ma solo quello previsto dall'art. 31 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970), che ha regolato la materia per i lavoratori subordinati privati, atteso che, dovendo in generale l'ente pubblico economico (e l'impresa pubblica in genere) agire nei rapporti con i terzi secondo lo statuto dell'imprenditore, inerisce all'essenza della sua natura una condizione giuridica di effettiva parità con gli imprenditori privati e quindi è estraneo alle discipline speciali e derogatorie riferite al <<settore pubblico>>, o agli <<enti pubblici>>, o all'<<attività pubblica>>; su tale regime, pertanto, non ha inciso il disposto dell'art. 22, comma trentanovesimo, legge n. 724 del 1994, che si è limitato ad estendere il trattamento dei dipendenti privati agli impiegati pubblici

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 31 CORTE COST., Legge 20/05/1965 num. 1261 art. 4, Legge 20/05/1994 num. 724 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)