Sez. 1, Sentenza n. 6451 del 08/07/1994 (Rv. 487331 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Opposizione allo stato passivo - In genere | Costituzione del creditore - Termine - Computo.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Opposizione allo stato passivo - In genere
In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, ai fini della verifica della tempestività della costituzione del creditore, che ai sensi dell'art. 98 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 deve avvenire "almeno cinque giorni prima dell'udienza" fissata dal giudice delegato, è da considerare come "dies a quo" il giorno dell'udienza, che perciò va escluso dal computo secondo il principio generale stabilito dal primo comma dell'art. 155 cod. proc. civ., e come "dies ad quem" il quinto giorno anteriore all'udienza stessa, che invece va computato, non essendo espressamente previsto dalla detta norma che si tratti di termine libero.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)