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Sez. 3, Sentenza n. 2957 del 09/11/1973 (Rv. 366606 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI.*
Stato
decisa il 1973-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366606-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI.*

Secondo il sistema adottato negli art 615 e 618 cod proc civ il criterio distintivo tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli Atti esecutivi consiste nel fatto che, mentre l'opposizione all'esecuzione tende ad investire l'an dell'Azione esecutiva, avendo per oggetto ogni contestazione sul diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione sia in via assoluta, per difetto cioe del titolo, sia relativamente ad alcuni beni dei quali il debitore eccepisca l'impignorabilita, l'opposizione agli Atti esecutivi attiene al quo modo dell'Azione esecutiva, avendo per oggetto le questioni circa l'esistenza di irregolarita formali del titolo esecutivo, del precetto e di qualsiasi altro atto del procedimento esecutivo, o attinente a vizi di notificazione degli stessi. (Conf 1301/72, mass n 357826).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)