Sez. 1, Sentenza n. 3658 del 10/11/1986 Cc. (dep. 28/11/1986) Rv. 174450 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - APPLICAZIONE AL RIESAME DEI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA LIBERTÀ PERSONALE - POSSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - APPLICAZIONE AL RIESAME DEI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA LIBERTÀ PERSONALE - POSSIBILITÀ.*
L'effetto estensivo previsto dall'art. 203 cod. proc. pen., in quanto corrisponde al principio di unità e logicità della giurisdizione, ha carattere generale e non è limitato alle sole impugnazioni in senso tecnico. Pertanto tale effetto, in Mancanza di ragioni di ordine testuale o sistematico che possono farlo ritenere incompatibile, deve essere applicato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche alla richiesta di riesame, prevista dagli artt. 263 bis e 263 ter cod. proc. pen., poiché è valido per tutti i mezzi e rimedi giuridici diretti a rimuovere un provvedimento o una situazione che arrechi pregiudizio ad una pluralità di interessati. A maggior ragione l'effetto estensivo deve essere applicato nel caso di annullamento da parte della Corte di Cassazione, essendo il ricorso avverso i provvedimenti del giudice del riesame una impugnazione in senso tecnico. (Conf mass n 170312; (Conf mass n 161487).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 263 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)