Sez. 4, Sentenza n. 1986 del 02/09/1985 Cc. (dep. 10/09/1985) Rv. 170312 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - ORDINANZA DEL TRIBUNALE DEL RIESAME CONFERMATIVA DI UN PROVVEDIMENTO DI CATTURA PLURIMO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DI SUFFICIENTI INDIZI DI COLPEVOLEZZA O ALL'OPPORTUNITÀ DELLA SUA ADOZIONE - ANNULLAMENTO SENZA RINVIO DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - OBBLIGO DI PRONUNCIA PURE NEI RIGUARDI DEGLI IMPUTATI NON RICORRENTI AI QUALI L'ACCERTATO DIFETTO DI MOTIVAZIONE È COMUNE - SUSSISTENZA.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - ORDINANZA DEL TRIBUNALE DEL RIESAME CONFERMATIVA DI UN PROVVEDIMENTO DI CATTURA PLURIMO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DI SUFFICIENTI INDIZI DI COLPEVOLEZZA O ALL'OPPORTUNITÀ DELLA SUA ADOZIONE - ANNULLAMENTO SENZA RINVIO DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - OBBLIGO DI PRONUNCIA PURE NEI RIGUARDI DEGLI IMPUTATI NON RICORRENTI AI QUALI L'ACCERTATO DIFETTO DI MOTIVAZIONE È COMUNE - SUSSISTENZA.*
L'annullamento senza rinvio dell'ordinanza del tribunale del riesame confermativa di un provvedimento di cattura plurimo per accertato difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei sufficienti indizi di colpevolezza a carico degli imputati nei cui confronti il provvedimento è stato emesso, ovvero, in caso di mandato od ordine di cattura facoltativo, anche soltanto in ordine all'opportunità dell'adozione del provvedimento, ove tale difetto non incida esclusivamente sulla posizione dei ricorrenti, ma riguardi tutti gli imputati, anche non impugnanti, deve essere pronunciato pure nei riguardi degli imputati non ricorrenti ai quali è comune l'accertato difetto di motivazione; ciò per effetto dell'efficacia espansiva della decisione emessa sull'impugnazione di un provvedimento comune a più persone desumibile dal principio fissato dall'art. 203 cod. proc. pen., pur determinando il difetto di motivazione non già inesistenza giuridica, ma solo nullità del provvedimento restrittivo non rilevabile d'ufficio dalla Corte di Cassazione. (Conf mass n 161487; (Conf mass n 159778).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 263 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 539
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)