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Sez. 1, Sentenza n. 2609 del 22/11/1984 Cc. (dep. 11/01/1985) Rv. 167380 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ISTANZA DIRETTA AD OTTENERE GLI ARRESTI DOMICILIARI - NUOVA DISCIPLINA - NATURA DEGLI ARRESTI DOMICILIARI - CRITERI PER LA CONCESSIONE.*
Stato
decisa il 1984-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167380-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ISTANZA DIRETTA AD OTTENERE GLI ARRESTI DOMICILIARI - NUOVA DISCIPLINA - NATURA DEGLI ARRESTI DOMICILIARI - CRITERI PER LA CONCESSIONE.*

La legge 28 luglio 1984 n. 398, in tema di custodia cautelare, ha completamente ridisegnato l'istituto degli arresti domiciliari, facendolo assurgere a misura sostitutiva della custodia in carcere, abrogando il terzo e il quarto comma dell'art. 277 cod. proc. pen., in quanto la suddetta misura attualmente può essere adottata sia per il mandato di cattura facoltativo sia per quello obbligatorio al momento della emissione del provvedimento restrittivo e cioè o in concomitanza delle ragioni che impongono la emissione dello stesso provvedimento, rimettendo al potere discrezionale del magistrato la salvaguardia delle esigenze di ordine processuale e di tutela della collettività o anche in un momento successivo. In questo ultimo caso, la misura su indicata va disposta in presenza di condizioni di salute particolarmente gravi, purché non vi ostino le ragioni indicate nel secondo comma dell'art. 254 cod. proc. pen.. ne consegue che l'applicazione dell'art. 254 bis., terzo comma cod. proc. pen. presuppone un primo rigoroso accertamento di ordine negativo sulla inesistenza di controindicazioni in termini di cautela processuale, da valutarsi alla stregua del secondo comma dell'art. 254 cod. proc. pen. e, solo dopo avere risolto in senso positivo tale esame, l'indagine va condotta sulle condizioni di salute, che devono essere particolarmente gravi, non curabili nello stabilimento carcerario e, quindi, importare una compromissione seria e notevole della integrità fisica e psichica del soggetto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 254 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 277 bis CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 14, Legge 28/07/1984 num. 398 art. 2, Legge 28/07/1984 num. 398 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)