Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 11 marzo 1980, causa 104/79
Epigrafe
Nel procedimento 104/79,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Pretore di Bra nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Pasquale Foglia, di S. Vittoria d'Alba,
e
Mariella Novello, di Magliano Alfieri,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 92 e 95 del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. O'Keeffe e A. Touffait, presidenti di Sezione; J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, G. Bosco, T. Koopmans e O. Due, giudici;
avvocato generale: J.-P. Warner;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
I fatti della causa, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia, si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento
paragrafo 1
La ditta Foglia opera nel settore del commercio dei vini e delle bevande alcoliche.
paragrafo 2
Il 1o febbraio 1979, la sig.ra Novello chiedeva alla ditta Foglia di inviare, a titolo di dono, ad una persona residente in Francia, alcuni cartoni di vini liquorosi italiani. Al momento dell'ordinazione la sig.ra Novello si limitava a pagare l'importo delle bottiglie dei vini da spedire in Francia al prezzo praticato dalla ditta Foglia per consegna presso la sua sede.
paragrafo 3
Poiché la ditta Foglia non provvede direttamente alla spedizione ed al trasporto delle merci, essa si rivolgeva ad un'impresa specializzata, la Danzas S.p.A.
paragrafo 4
Gli oneri della spedizione e del trasporto avrebbero dovuto essere pagati successivamente, sulla base della nota delle spese che lo spedizioniere redige dopo la consegna della merce al destinatario.
paragrafo 5
Al momento della conclusione del contratto fra la ditta Foglia e la sig.ra Novello, quest'ultima precisava che avrebbe assunto a suo carico i soli oneri di spedizione e di trasporto, con espressa esclusione di oneri diversi e in particolare di imposte sia italiane che francesi (vedi osservazioni del sig. Foglia). Di tale particolare convenzione, la ditta Foglia teneva conto al momento di affidare la merce alla ditta Danzas, facendone espressamente condizione del contratto di spedizione.
paragrafo 6
Nella nota di spese per spedizione e trasporto, inviata dalla Danzas al Foglia in data 31 marzo 1979, figuravano, fra le altre voci, anche quella di «acquis de régis» per l'importo di 148300 lire. La ditta Foglia chiedeva alla sig.ra Novello il rimborso della fattura pagata alla Danzas.
paragrafo 7
La Novello faceva rilevare che tra gli oneri indicati nella fattura vi era un'imposta a suo avviso illegittimamente pagata alla dogana francese in occasione del passaggio della frontiera e, ricordando l'espressa pattuizione convenuta, rifiutava il pagamento.
paragrafo 8
Con atto di citazione notificato il 7 aprile 1979, il sig. Foglia conveniva la sig.ra Novello dinanzi al Pretore di Bra, il quale constatava l'esistenza di una convenzione particolare che limitava gli impegni della Novello ai soli oneri fiscali consentiti dalle vigenti disposizioni comunitarie garantenti la libera circolazione delle merci. Il Pretore riteneva dipendente dall'indagine relativa alla legittimità o meno delle imposte percepite nella specie dalle autorità francesi la decisione sia in ordine all'esistenza di un obbligo di rimborsare a carico della convenuta, sia in ordine all'opportunità di integrare il contraddittorio con la chiamata in causa della ditta Danzas.
paragrafo 9
Con ordinanza del 6 giugno 1979, pervenuta alla Corte il 29 giugno 1979, il Pretore di Bra ha sospeso il giudizio investendo la Corte, in via pregiudiziale, delle seguenti questioni:
paragrafo 10
«1. Visti gli articoli del Trattato di Roma, e gli atti emanati in applicazione di questo, se debba ritenersi che la tassazione applicata in Francia ai vini liquorosi con o senza denominazione di origine di qualità o no, importati dai paesi membri della CEE, sia gravemente discriminatoria ai sensi dell'art. 95 del Trattato, come quella dei vini dolci naturalmente ad alto grado alcolico, con o senza denominazione di origine, importati dagli stessi paesi, dato:
che i vini liquorosi francesi similari o in ogni caso direttamente concorrenti con detti vini, sono ivi favoriti con tassazioni di gran lunga inferiori, così come i vini dolci di gradazione complessiva alcolica elevata naturalmente, importati dai paesi membri della CEE;
che persino certi vini liquorosi importati da paesi terzi fruiscono in Francia di tassazioni inferiori a quelle applicate ai vini liquorosi di origine comunitaria.
2. Se tali riduzioni di imposta possono eventualmente essere configurate, ed in che limiti e condizioni, nel quadro dell'art. 92 del Trattato.
3. Se si debba ritenere che una tassazione che sia contraria al diritto comunitario sia per ciò stesso illegittima e quindi la percezione della maggiore imposta sui prodotti importati rappresenti una riscossione indebita, e quindi un pagamento indebito.
4. Se si debba ritenere che talle illegittimità possa essere fatta valere in tutta la Comunità dinanzi ai giudici nazionali di tutti i paesi membri, anche nel corso di un giudizio vertente tra privati.
5. Qualora la risposta al quesito 2. sia affermativa, quali effetti abbia nei confronti dei contribuenti più gravati la mancanza di una autorizzazione in base all'art. 92 del Trattato.»
paragrafo 11
Nella motivazione dell'ordinanza di rinvio il Pretore di Bra rileva quanto segue:
paragrafo 12
«I cosiddetti vini dolci naturali francesi sono, infatti, senza ombra di dubbio, vini liquorosi corrispondenti alla definizione che di tali vini è data al numero 12 dell'allegato secondo al regolamento CEE n. 337/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione del mercato vitivinicolo, essendo tali vini dolci naturali, come tanti altri, caratterizzati soltanto da peculiari sistemi di preparazione e da una zona di produzione loro propria.
Devesi ancora osservare come i vini spediti dalla convenuta rientrino anche essi nella suddetta definizione comunitaria dei vini liquorosi tanto più che alcuni sono anche caratterizzati da peculiari zone e caratteristiche di produzione nel quadro di detta definizione.
Non ultimo rilievo è quello concernente il fatto che i vini spediti dalla Novello sono stati ammessi in Francia come vini liquorosi e come tali trattati sotto l'aspetto fiscale.
Devesi, poi, osservare che, sotto il profilo dell'imposta di consumo, la quasi totalità dei vini liquorosi di produzione francese è costituita dai prodotti in quel paese denominati “vini dolci naturali” e che essa è assoggettata al trattamento fiscale dei vini normali; molto favorevolmente cioè rispetto a quello dei vini ad alto grado, e ad una imposta di consumo sull'alcool impiegato nella preparazione, di livello molto ridotto rispetto a quella che è riscossa sulla totale gradazione alcolica finale dei vini liquorosi importati.
Devesi, ancora, annotare come i vini liquorosi importati in Francia dall'Italia sono invece sottoposti all'imposta di consumo su tutto l'alcool contenuto, ed anche con aliquota molto più elevata di quella applicata all'alcool aggiunto nella preparazione dei vini dolci naturali il che ha il risultato di sottoporre i vini liquorosi italiani importati in Francia ad un peso fiscale veramente molto più forte di quello cui i vini dolci naturali sono soggetti.
Inoltre i vini liquorosi importati dall'Italia sono sottoposti a peso fiscale superiore a quello che colpisce alcuni vini di gran fama, ad essi corrispondenti, e legati ad origine territoriale, quali i greci ed i portoghesi che, pur essendo assoggettati allo stesso regime fiscale dei vini liquorosi, fruiscono di particolari riduzioni concesse in base a stipulazioni internazionali bilaterali come dispone l'art. 406 del codice francese delle imposte.»
paragrafo 13
A norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte, osservazioni scritte sono state depositate dal sig. Foglia, con gli avvocati Emilio Cappelli e Paolo De Caterini, del foro di Roma, dalla sig.ra Novello, con l'aw. Giovanni Motzo, del foro di Roma, dal Governo della Repubblica francese, rappresentato dal sig. Yves Cousin, in qualità di agente, e dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Antonio Abate, in qualità di agente.
paragrafo 14
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruzione. La Corte ha tuttavia invitato le parti ad approfondire, nelle loro osservazioni orali, il problema sollevato nella quarta questione sottoposta dal Pretore di Bra.
SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte
paragrafo 1
A proposito della prima questione, la Commissione descrive anzitutto il regime francese di imposizione dei vini liquorosi.
paragrafo 2
Tale regime è stato istituito nel 1898. Numerose sono le modifiche legislative intervenute da quella data. Attualmente, in seguito alle recenti modifiche operate in virtù dell'art. 24 della «loi de finances» n. 78-1239, approvata il 29 dicembre 1978 (Journal Officiel de la République française, n. 304 del 30 dicembre 1978), le aliquote applicate — in ragione dell'alcool puro impiegato nella preparazione di detti vini — sono le seguenti:
paragrafo 3
Imposta di fabbricazione Imposta di consumo
a) vermouths e vini aromatizzati
FF 710 FF 4270
b) vini liquorosi senza denominazione di origine controllata
FF 710 FF 4270
c) vini liquorosi con denominazione di origine controllata, unitamente al Porto, Madera, Samos e Moscato di Samos
— FF 4270
d) vini spumanti e vini liquorosi detti «vins doux naturels»
— FF 1790
paragrafo 4
La Commissione precisa che la quasi totalità della produzione francese di vini liquorosi è sottoposta al regime fiscale indicato sub d), pari cioè a 1790 FF (imposta di consumo) per ettolitro di alcool puro aggiunto nella preparazione.
paragrafo 5
I vini liquorosi importati dagli altri Stati membri sono invece sottoposti al regime fiscale indicato sub b), pari cioè a 710 FF (imposta di fabbricazione) e a 4270 FF (imposta di consumo), per ettolitro di alcool contenuto (alcool naturale ed alcool aggiunto). Tali prodotti non fruiscono, in effetti, del trattamento più favorevole riservato ai vini francesi, costituito dall'accisa di 22,50 FF per ettolitro di prodotto finito.
paragrafo 6
Ne consegue che i vini liquorosi importati dagli altri Stati membri sono nettamente svantaggiati sul piano fiscale, sopportando essi un onere fiscale maggiore, che si eleva in totale a 3190 FF per ettolitro di alcool contenuto (alcool naturale ed alcool aggiunto nella preparazione dei vini liquorosi).
paragrafo 7
Sotto il profilo specifico dell'imposta di fabbricazione, i vini liquorosi importati dagli altri Stati membri sono, inoltre, svantaggiati anche rispetto ad alcuni prodotti similari importati in Francia dai paesi terzi (per esempio, i vini Porto, Madera, Samos e Moscato di Samos). In virtù di convenzioni internazionali bilaterali, concluse rispettivamente con il Portogallo e la Grecia, questi vini vengono assimilati ai vini liquorosi francesi con denominazione di origine controllata; essi beneficiano, pertanto, dell'esenzione totale dell'imposta di fabbricazione, come indicato nel prospetto alla lettera e).
paragrafo 8
Per conseguire questo risultato, la legislazione francese ha fatto ricorso alla creazione di sottocategorie nell'ambito dei vini liquorosi, utilizzandole a fini fiscali. Di tali sottocategorie la più importante è quella dei «vins doux naturels», disciplinata dal Code general des impôts (cfr., ad esempio, gli aru. 416, 417 e 418).
paragrafo 9
Si tratta sempre di vini liquorosi, che presentano un tenore alcolico totale (alcool naturale più alcool aggiunto) non inferiore a 14o, ricavati da mosto o da vino mediante aggiunta di alcool puro. Essi debbono provenire da vigneti il cui rendimento annuo non superi 40 ettolitri per ettaro.
paragrafo 10
La stessa legislazione contempla inoltre i «vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée». Questa denominazione è riservata esclusivamente ai vini liquorosi francesi, prodotti nelle seguenti 4 regioni: Pirenei Orientali, Aude, Hérault e Vaucluse. Essi debbono presentare un tenore alcolico totale non inferiore a 21,5o e debbono essere ricavati da mosto o da vino con tenore alcolico naturale non inferiore a 14o. L'elaborazione avviene sempre mediante aggiunta di alcool puro.
paragrafo 11
I vini liquorosi originari delle regioni in parola (pari a 706622 ettolitri nel 1977), costituiscono la quasi totalità della produzione francese.
paragrafo 12
In virtù del criterio della «appellation d'origine contrôlée», la legislazione francese ha creato una protezione geografica e, al tempo stesso, fiscale in favore della produzione nazionale. I vini liquorosi importati in Francia dagli altri Stati membri non possono di conseguenza beneficiare del trattamento fiscale preferenziale, pur essendo prodotti secondo lo stesso procedimento e presentando le stesse caratteristiche. È d'uopo osservare che questi vini presentano anch'essi, al pari dei vini liquorosi francesi, un tenore alcolico naturale non inferiore a 14o.
paragrafo 13
Per quanto riguarda il regime comunitario dei vini liquorosi, la Commissione osserva che i vini liquorosi sono definiti al punto 12 dell'allegato II del regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 337, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU n. L 54, pag. 1), che ha sostituito il regolamento n. 816/70.
paragrafo 14
Come si evince dalla citata definizione, sono considerati vini liquorosi quei vini con tenore alcolico totale non inferiore a 17,5o, ricavati da mosto o da vino con tenore alcolico naturale non inferiore a 12o. L'elaborazione avviene mediante l'aggiunta di alcool puro da vino e/o di mosto concentrato, oppure attraverso un processo di concentrazione a freddo.
paragrafo 15
I vini liquorosi sono raggruppati nella sottovoce 22.05 C della Tariffa doganale comune. La nota complementare n. 4 e), inserita nel Capitolo 22 della TDC (GU n. L 335 del 1o dicembre 1978, pag. 105) contiene una definizione dei vini liquorosi che è quasi identica a quella del regolamento n. 337/79.
paragrafo 16
In virtù dell'art. 17, n. 1, terzo capoverso, quinto trattino e paragrafi seguenti del citato regolamento n. 337/79, la produzione comunitaria di vini liquorosi riceve una protezione particolare nei confronti dei prodotti similari concorrenti provenienti dai paesi terzi. I prezzi praticati dagli esportatori dei paesi terzi debbono, cioè, rispettare i prezzi di riferimento fissati annualmente dalla Comunità; in caso di mancato rispetto di tali prezzi, le importazioni vengono colpite da un importo compensativo.
paragrafo 17
Questa disciplina è comune a tutti i vini liquorosi comunitari e non tiene conto delle peculiarità delle singole legislazioni nazionali.
paragrafo 18
Emerge da quanto precede che la definizione dei vini liquorosi, elaborata dalla regolamentazione comunitaria, è più ampia di quella francese. Trattandosi di definizione comunitaria, e non nazionale, essa fa necessariamente astrazione dal criterio della qualità, o della denominazione di origine, ed è basata sull'elemento che caratterizza i vini liquorosi: l'aggiunta di alcool puro a un vino naturale.
paragrafo 19
Per cui, si deve concludere che, sul piano del diritto comunitario, i cosiddetti «vins doux naturels» altro non sono che dei vini liquorosi — sia pure prodotti in Francia — rispondenti alla definizione dettata dalla regolamentazione comunitaria citata.
paragrafo 20
Le considerazioni esposte non lasciano spazio a dubbi sulla similarità esistente tra i vini liquorosi italiani e quelli francesi. Nella specie si può parlare di similarità «ex lege», in quanto essa è ribadita dal regolamento del Consiglio n. 337/79.
paragrafo 21
Gli Stati membri possono istituire o utilizzare, sul piano fiscale, sottocategorie, nell'ambito dei prodotti similari, soltanto a condizione di rispettare il divieto di discriminazione fiscale nei confronti dei prodotti similari o concorrenti importati dagli altri Stati membri.
paragrafo 22
Il regime di tassazione francese di cui è causa non rispetta la condizione indicata. Esso utilizza, per contro, criteri soggettivi, imposti unilateralmente, più restrittivi dei criteri stabiliti dal regolamento del Consiglio 337/79 e, come tali, contrari alle norme comunitarie.
paragrafo 23
È vero che gli Stati membri possono definire, sul piano nazionale, le condizioni per l'attribuzione di una denominazione di qualità o di origine ai propri vini liquorosi; essi non possono però utilizzare queste stesse classificazioni, rispondenti ad esigenze di protezione commerciale dei prodotti e di tutela degli interessi dei consumatori, per stabilire distinzioni nel trattamento fiscale (sentenza 10 ottobre 1978, causa 148/77, Hansen, Race. 1978, pag. 1778).
paragrafo 24
Fin dal 1968 la Commissione ha tentato, invano, di convincere le autorità francesi ad estendere il trattamento fiscale più favorevole riservato ai vini liquorosi nazionali ai prodotti similari importati dagli altri Stati membri. Nel 1975 essa ha dato inizio ad una procedura d'infrazione ex art. 169 del Trattato; detta procedura è stata successivamente aggiornata nel 1978. Costatando che i vini liquorosi importati in Francia dagli altri Stati membri continuano ad essere fiscalmente discriminati, la Commissione ha notificato alla Repubblica francese, in data 14 agosto 1979, il parere motivato previsto dall'art. 169.
paragrafo 25
La Commissione dichiara di aver buone ragioni per pensare che la legislazione fiscale francese di cui è causa dovrebbe subire le modifiche sollecitate a breve termine.
paragrafo 26
In conclusione, la Commissione ritiene che:
paragrafo 27
il primo quesito, fatte salve le esigenze imposte dalle finalità del giudizio ex art. 1 77 del Trattato (per cui non dovrebbe esser fatto riferimento esplicito allo Stato membro la cui legislazione solleva problemi di interpretazione delle norme comunitarie), debba ricevere una risposta affermativa trattandosi, nella specie, di vini liquorosi giusta la definizione contenuta nel regolamento del Consiglio n. 337/79, allegato II, punto 12; detti prodotti sono similari ai sensi dell'art. 95, primo comma del Trattato, e il relativo regime impositivo non può quindi essere discriminatorio;
il secondo quesito debba ricevere risposta negativa, la discriminazione prospettata rientrando nella sfera di applicazione dell'art. 95 (ved. al riguardo il punto 14 della motivazione della citata sentenza in causa 148/77 Hansen);
il terzo quesito consente di concludere che spetta al giudice interno applicare la pronunzia della Corte ex art. 177 in modo da assicurare la protezione completa dei diritti dei singoli, in particolare per quanto attiene alla restituzione di imposte indebitamente pagate (poiché contrarie alle norme comunitarie) conformemente ai principi generali in vigore nel proprio ordinamento giuridico (cfr. sentenze del 16 dicembre 1976, in cause 33/76 [Rewe] e 45/76 [Comet], Race. 1976, pagg. 1989 e 2043).
il quarto quesito dovrebbe ricevere risposta affermativa.
il quinto quesito divenga senza oggetto in virtù della risposta al secondo quesito.
paragrafo 28
La ditta Foglia ricorda anzitutto che l'esito del giudizio d'interpretazione e le sue conseguenze sulla legittimità del pagamento dell'imposta, in nessun caso possono avere effetti pregiudizievoli nei suoi confronti. Due ipotesi sono possibili: quella che la tassa sia stata legittimamente percepita e in tal caso la sig.ra Novello dovrà rimborsarla alla ditta Foglia; l'altra, che la tassa sia illegittima. In tal caso essa farà carico alla casa di spedizioni Danzas che incautamente ha effetuato il pagamento. O meglio, e se si vuole, dell'imposta potrà chiedersi il rimborso all'amministrazione finanziaria francese, e in caso di rifiuto, agire giudizialmente in ripetizione dell'indebito.
paragrafo 29
A proposito della prima questione, essa osserva che il regolamento n. 337/79 non opera alcuna differenziazione rispetto ai vini liquorosi. La disciplina francese che si applica nella specie stabilisce, invece, una diversità di regime fiscale discriminatoria.
paragrafo 30
In primo luogo, i «vini dolci naturali» (VDN) soggiacciono al regime fiscale dei vini (imposta di consumo di 1790 FF per ettolitro ed imposta di circolazione di 22,50 FF per ettolitro), mentre i vini liquorosi, od anche non liquorosi, purché «vini di qualità prodotti in regioni determinate» (VQPRD), con titolo alcolometrico superiore a 15o, importati dagli altri Stati membri, sono soggetti al trattamento fiscale più gravoso riservato agli alcool (imposta di consumo di 4270 FF ed imposta di fabbricazione di 710 FF per ettolitro).
paragrafo 31
In secondo luogo, si riscontra un trattamento particolare riservato al Pineau des Charentes (vino liquoroso a denominazione di origine controllata, che non fa però parte dei VDN) ed ai vini di due paesi terzi, il Portogallo e la Grecia, cioè il Porto, il Madera ed il Moscato di Samos. I prodotti citati sono in effetti esentati dall'imposta di fabbricazione di 710 FF per ettolitro d'alcool.
paragrafo 32
Un terzo caso di differente trattamento fiscale si ha tra i VQPRD francesi non liquorosi, naturalmente dolci con più di 15o complessivi e non più di 18o svolti (ad es. i Sauternes), e i VQPRD italiani non liquorosi, naturalmente dolci, di uguale grado alcolico e di analogo sistema di preparazione (ad es. un Moscato di Pantelleria).
paragrafo 33
I primi sono sottoposti soltanto all'imposta di circolazione dei vini di 22,50 FF per ettolitro di prodotto finito (che è poi l'imposta generale sulla circolazione dei vini); mentre i secondi pagano l'imposta di consumo di 4270 FF e l'imposta di fabbricazione di 710 FF per ettolitro. La stessa diversità si ritrova infine nel trattamento tra vini francesi da tavola senza zuccheri, con alcool svolto da 15o a 17o, ed i vini liquorosi italiani di quasi identica composizione.
paragrafo 34
L'art. 95 del Trattato si suddivide in tre distinti commi, dei quali in questa sede vengono in rilievo solo i primi due. Con il primo, si vieta agli Stati membri di applicare «direttamente o indirettamente» ai prodotti degli altri Stati membri «imposizioni interne di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari». Con il secondo, il divieto è esteso alle «imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni».
paragrafo 35
Mentre il primo comma dell'art. 95 abbraccia un oggetto più ristretto (solo i prodotti «similari», ma afferma un divieto molto rigido, il secondo comma incide su una cerchia più vasta di prodotti e di produzioni, ma proprio per tale motivo può operare solo in presenza di specifiche condizioni. E tali condizioni non possono non essere lo «scopo protezionistico» della tassazione e l'effettiva, concreta concorrenzialità o sostituibilità dei prodotti. Ciò perché, trattandosi di situazioni che esigono di massima una protezione meno rigida di quella predisposta per i prodotti «similari», si dovrà volta a volta verificare se, per le loro finalità e per le caratteristiche dei prodotti in causa, le imposizioni controverse incidano realmente e in modo significativo sulla libera circolazione delle merci.
paragrafo 36
Nella specie, la similarità dei prodotti in causa risulta già dalle disposizioni del regolamento n. 337/79. Inoltre, dal punto di vista del consumatore, tutti i vini in questione sono similari, perché uguale ed unica ne è la composizione effettiva.
paragrafo 37
Ma se anziché la similarità, si volesse affermare la mera concorrenzialità tra i prodotti in causa, la diversità di trattamento innanzi rilevata a favore dei vini francesi dovrebbe in ogni caso trovar fondamento almeno in motivazioni che escludano ogni intento protezionistico. Ciò non sembra trasparire da un regime che appare al contrario decisamente preoccupato della salvaguardia della produzione nazionale.
paragrafo 38
La diversità del trattamento riservato ai prodotti francesi (o anche di stati terzi) rispetto a quelli di altri Stati membri, appare difficilmente spiegabile se non con l'intento, anche qui, di favorire determinate produzioni nazionali a scapito di quelle degli altri paesi membri, che presentino requisiti strettamente affini.
paragrafo 39
Secondo la ditta Foglia, l'utilizzazione delle nozioni di denominazione o di qualità per l'attuazione di una diversificazione fiscale, sembra veramente inammissibile, soprattutto quando essa si traduce in un favore per prodotti nazionali con denominazione o qualità particolari; con contemporanea penalizzazione di prodotti importati ugualmente provvisti di una denominazione o qualità particolari.
paragrafo 40
Se, poi, il sistema fiscale considerato si traduce in un metodo per incentivare ed agevolare decisamente la quasi totalità della produzione nazionale, tale sistema assume veramente i connotati dello strumento protezionistico contro la concorrenza di prodotti importati.
paragrafo 41
Riguardo alla seconda questione, la ditta Foglia osserva che ogni mancata entrata (poiché in questo si traduce un'esenzione da imposta) deve considerarsi, dal punto di vista della finanza pubblica, una spesa, nozione questa sovente coincidente con quella di incentivo.
paragrafo 42
A norma dell'art. 59 del regolamento n. 337/79, gli artt. 92, 93 e 94 del Trattato si applicano alla produzione ed al commercio dei prodotti in questione, «fatte salve le disposizioni contrarie del presente regolamento». E sufficiente allora, per rispondere alla questione posta, richiamare la sentenza 13 marzo 1979, in causa 91/78, Hansen (non ancora pubblicata), nonché le relative conclusioni.
paragrafo 43
Quanto alla terza questione, secondo la ditta Foglia, risulta dalla giurisprudenza della Corte che gli oneri finanziari percepiti dagli Stati membri in violazione di norme comunitarie costituiscono una riscossione indebita, cui si collega il diritto del privato all'integrale rimborso.
paragrafo 44
La quarta questione sorge, poi, a parere della ditta Foglia, dal fatto che in una causa che si svolge innanzi ad un giudice italiano e tra parti italiane, si mette in discussione il regime fiscale di un altro Stato membro della Comunità.
paragrafo 45
Inteso in questo senso è chiaro che il quesito non può trovare che una risposta conforme alla portata dell'art. 177 del Trattato CEE e ad una costante giurisprudenza circa l'efficacia delle pronunce che in virtù di esso la Corte rende.
paragrafo 46
Quale che sia la nazionalità e la natura della giurisdizione a quo e delle parti che innanzi ad essa agiscono, la pronunzia resa dalla Corte in conformità all'art. 177, e quindi nei limiti della competenza definita da tale norma, esplica piena efficacia obbligatoria ai fini della decisione, nella causa principale, della questione sollevata.
paragrafo 47
L'ultima questione prospetta l'ipotesi che l'aiuto in forma di riduzione o di esenzione d'imposta non sia stato dichiarato compatibile con il diritto comunitario secondo le procedure previste dai citati am. 92, 93 e 94.
paragrafo 48
Riferendosi alla causa 78/76, Steinike (sentenza 22 marzo 1977, Race. 1977, pag. 595), la ditta Foglia sostiene che un privato può contestare la compatibilità di un aiuto col diritto comunitario davanti ai giudici nazionali quando le disposizioni di cui all'art. 92 si siano concretate in atti di carattere generale, ai sensi dell'art. 94, ovvero in decisioni, nei casi particolari contemplati dall'art. 93, n. 2.
paragrafo 49
La sig.ra Novello, convenuta nella causa principale, concorda con la parte attrice nell'analisi delle asserite discriminazioni.
paragrafo 50
Ella sostiene che i «vini dolci naturali» sono vini liquorosi arricchiti di alcool; questa tesi è confermata dalla giurisprudenza francese.
paragrafo 51
Il regime fiscale francese si caratterizza per il privilegio riservato alla produzione nazionale mediante differenziate esenzioni o riduzioni dell'imposta di consumo e dell'imposta di fabbricazione.
paragrafo 52
Il criterio della denominazione di origine e quello di alta qualità riferito alla produzione esclusiva in una zona ben individuata vanno esaminati, sotto un profilo, quali elementi discriminanti ai fini del carico fiscale.
paragrafo 53
È soltanto sulla base di caratteristiche formali, infatti, che il regime fiscale francese riesce ad assicurare una pretesa natura propria diversa ai vini liquorosi francesi. La diversa natura formale serve ad inserire i vini in questione in una speciale sottocategoria delle voci impositive sottraendoli alla «similarità» od identicità dei prodotti che costituisce il presupposto per l'applicazione del trattamento uniforme imposto dal regime comunitario in vigore. La sig.ra Novello si riferisce in proposito alla causa 148/77 (Hansen, Race. 1978, pag. 1787, punto 20, pag. 1808) ed alla causa 91/78 (Hansen, sentenza 13 marzo 1979, non ancora pubblicata).
paragrafo 54
Per di più, le misure litigiose delineano espressamente un vero e proprio aiuto pubblico sotto forma di sovvenzione incentivante, in favore di una sola limitata produzione francese. Dalla citata sentenza 148/77 si ricava, tuttavia, che la protezione da parte di uno Stato membro di una produzione, tramite una «localizzazione» ben precisa ed un'identità propria del tutto formale, non può essere rivolta ad impedire che prodotti identici o similari di altri Stati membri si facciano spazio a parità di condizioni nel mercato rilevante.
paragrafo 55
Il Governo francese rileva che i vini italiani che raggiungono una gradazione alcolica elevata, senza aggiunta di alcool, non corrispondono né alla definizione comuniataria, né a quella francese del vino, quando presentano una gradazione alcolica complessiva superiore a 15 gradi. Essi non possono, quindi, essere considerati vini e, trovandosi direttamente in concorrenza con altre bevande alcoliche che hanno subito un'aggiunta di alcool, sono necessariamente soggetti al regime fiscale vigente per questi prodotti, regime che si applica in particolare ai vini liquorosi.
paragrafo 56
Ora, i vini liquorosi sono soggetti in Francia all'imposta di consumo e all'imposta di fabbricazione. Tuttavia, i.vini liquorosi francesi con denominazione d'origine controllata e taluni vini liquorosi esteri ad essi assimilati su base convenzionale (Porto, Madera, Samos) sono gravati unicamente dall'imposta di consumo.
paragrafo 57
Questo trattamento fiscale agevolato si giustifica con la preoccupazione di mantenere la parità nelle condizioni di concorrenza Ira prodotti non aventi caratteristiche particolari, soggetti ad una disciplina minima, ed altri prodotti di cui l'origine ben precisa e severe norme di produzione garantiscono l'alto livello qualitativo, ma ad un costo di produzione più elevato.
paragrafo 58
Ora, la definizione del tutto generica dei vini liquorosi data dalla normativa comunitaria, che si applica a prodotti che presentano grandi diversità di livello qualitativo, condizioni di produzione e caratteristiche gustative, non consente, per il suo stesso carattere generico, di garantire in modo soddisfacente la suddetta equità fiscale.
paragrafo 59
In proposito, benché sia esatto che, in mancanza di una assimilazione realizzata per via di accordi internazionali, nessun vino liquoroso della Comunità ha finora potuto fruire del regime vigente per i vini liquorosi con denominazione di origine controllata, il Governo francese si è sempre dichiarato disposto ad ammettere al beneficio di tale regime i vini liquorosi degli Stati membri per i quali possa essere provata la similarità delle condizioni di produzione, relativamente ai vitigni, alla delimitazione delle aree ed al rendimento per ettaro, nonché l'equivalenza dei metodi di controllo, e per i quali si possa perciò rivendicare il diritto all'assimilazione.
paragrafo 60
Il Governo francese fa notare che la «loi de finances» per il 1979 ha abolito del tutto l'aliquota ridotta dell'imposta di consumo fissata dalla «loi de finances» per il 1977 a favore dei vini liquorosi con denominazione di origine controllata.
paragrafo 61
Dalle osservazioni sopra esposte discende che il regime fiscale applicato in Francia ai vini liquorosi con denominazione controllata non è in contrasto con quanto disposto dall'art. 95 del Trattato.
paragrafo 62
Per quanto riguarda i vini dolci naturali, il Governo francese richiama la posizione della Commissione, la quale ha precisato che il regime fiscale speciale di cui fruiscono i vini dolci naturali costituisce un aiuto e non rientra pertanto nel campo di applicazione dell'art. 95, ma cade sotto il disposto dell'art. 93 del Trattato, in particolare del paragrafo 1. (Risposta della Commissione all'interrogazione scritta n. 78/69 del sig. Vredeling, GU 1969, n. C 102, pag. 2).
paragrafo 63
Al riguardo il Governo francese osserva che le disposizioni del Trattato relative agli aiuti non attribuiscono ai singoli diritti che i giudici nazionali siano tenuti a tutelare.
paragrafo 64
I vini dolci naturali sono oggetto di una definizione molto precisa, data dall'art. 416 del «code general des impôts». A termini di questo testo i vini dolci naturali sono ottenuti da mosti di quattro vitigni determinati, prodotti entro il limite assoluto di un rendimento massimo pari a 40 ettolitri per ettaro, con titolo alcolometrico naturale minimo di 14o e con aggiunta di alcool compresa fra il 5 e il 10 %. In realtà, i rendimenti medi effettivamente registrati sono compresi fra i 25 ed i 30 ettolitri per ettaro.
paragrafo 65
La produzione di vino dolce naturale si differenzia pertanto sostanzialmente dalle produzioni di carattere industriale, i cui rendimenti possono giungere a 150 ettolitri per ettaro.
paragrafo 66
La possibilità di tener conto di tale differenza mediante una graduazione delle aliquote dell'imposta sull'alcool ha d'altronde costituito oggetto, nel 1978, di una proposta della delegazione francese in seno al gruppo di esperti costituito presso il Consiglio, proposta sulla quale è stato emesso un parere dei Servizi giuridici della Commissione e del Consiglio. Secondo tale parere, una siffatta graduazione potrebbe sfuggire a quanto disposto dall'art. 95 del Trattato soltanto qualora:
paragrafo 67
essa fosse basata su una normativa comunitaria che definisca la categoria dei prodotti che posseggono caratteristiche tali da poter essere considerati non similari ad altri prodotti alcolici a base di vino;
tale categoria non fosse limitata ai soli prodotti francesi, e l'applicazione del sistema rimanesse, beninteso, soggetta alla valutazione della Corte di giustizia.
SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
All'udienza del 12 dicembre 1979 l'attore nel procedimento principale, con l'aw. Emilio Cappelli, del foro di Roma, la convenuta nello stesso, procedimento, con l'aw. Giovanni Motzo, del foro di Roma, il Governo della Repubblica francese, rappresentato dal sig. N. Museux, in qualità di agente, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Antonio Abate, in qualità di agente, hanno svolto le loro osservazioni orali.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 23 gennaio 1980.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza del 6 giugno 1979, pervenuta alla Corte il 29 giugno seguente, il Pretore di Bra ha posto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, cinque questioni relative all'interpretazione degli artt. 92, 95 e 177 del Trattato.
punto 2
La lite pendente dinanzi al Pretore riguarda i costi di spedizione sostenuti dall'attore, sig. Foglia, commerciante in vini residente in Santa Vittoria d'Alba, in provincia di Cuneo, Piemonte, Italia, per inviare a Mentone, in Francia, alcuni cartoni di vini liquorosi italiani, da lui venduti alla convenuta, sig.ra Novello.
punto 3
Dal fascicolo risulta che nel contratto di vendita concluso fra il Foglia e la Novello si era stipulato che non sarebbero stati posti a carico della Novello eventuali tributi pretesi dalle autorità italiane o francesi e contrari al regime di libera circolazione delle merci fra i due paesi, o comunque non dovuti. Il Foglia inseriva una clausola analoga nel suo contratto con l'impresa Danzas, da lui incaricata di trasportare a Mentone i cartoni di vini liquorosi; detta clausola stabiliva che gli stessi tributi illegittimi o non dovuti non sarebbero stati posti a carico del Foglia.
punto 4
L'ordinanza di rinvio constata che materia del contendere é soltanto la somma pagata a titolo di imposte di consumo al momento dell'introduzione dei vini liquorosi nel territorio francese. Dal fascicolo e dalla discussione svoltasi dinanzi alla Corte di giustizia appare che tali imposte di consumo sono state pagate dalla Danzas all'amministrazione francese senza proteste né reclami, che la nota di spese per la spedizione presentata dalla Danzas al Foglia, e da questi saldata, comprendeva l'importo di detti tributi, e che la Novello rifiutava di rimborsare quell'importo al Foglia, richiamandosi alla clausola espressamente convenuta nel contratto di vendita riguardo alle imposizioni illegittime o non dovute.
punto 5
I mezzi difensivi dedotti dalla Novello sono stati intesi dal Pretore nel senso che contestassero, dal punto di vista dell'art. 95 del Trattato CEE, la validità della legislazione francese concernente le imposte di consumo sui vini liquorosi.
punto 6
L'atteggiamento del Foglia nel corso del procedimento dinanzi al Pretore può essere qualificato come neutrale. Il Foglia ha in effetti sostenuto che l'importo corrispondente alle imposte di consumo francesi non poteva in nessun caso essere a suo carico, poiché, se le imposte erano state riscosse legittimamente, esse dovevano essere corrisposte dalla Novello; mentre sarebbero state a carico della Danzas se illegittime.
punto 7
Questo punto di vista ha indotto il Foglia a chiedere al giudice nazionale di integrare il contraddittorio mediante la chiamata in causa dell'impresa Danzas quale terzo interessato alla controversia. Il giudice ha tuttavia ritenuto preliminare alla decisione su tale richiesta la soluzione del problema se la riscossione delle imposte di consumo pagate dalla Danzas fosse conforme o contraria alle norme del Trattato CEE.
punto 8
Le parti della causa principale hanno presentato al Pretore un certo numero di documenti, che gli hanno consentito di prendere in esame la legislazione fiscale francese relativa ai vini liquorosi e ai prodotti comparabili. Il giudice ne ha ricavato la conclusione che tale legislazione sia caratterizzata da una «pesante discriminazione» in danno dei vini liquorosi e dei vini naturali di gradazione elevata italiani, attuata mediante un regime speciale concesso ai vini liquorosi francesi detti «vini dolci naturali», nonché mediante trattamenti fiscali preferenziali fatti a determinati vini naturali francesci di gradazione elevata recanti denominazione d'origine. Sul fondamento di questa conclusione il giudice ha formulato le questioni sottoposte alla Corte.
punto 9
Nelle osservazioni scritte presentate alla Corte le due parti del procedimento di merito hanno descritto in modo sostanzialmente identico le discriminazioni fiscali che caratterizzerebbero la legislazione fiscale francese in materia di vini liquorosi; le due parti ritengono detta legislazione incompatibile col diritto comunitario. Durante la fase orale del procedimento dinanzi alla Corte, il Foglia ha affermato che la sua presenza in detto procedimento si spiega coll'interesse che ha la sua impresa, sia individualmente, sia in quanto appartenente ad una determinata categoria di operatori economici italiani, alla soluzione dei problemi giuridici sollevati dalla controversia.
punto 10
Appare così che le parti della causa di merito intendono ottenere la condanna del regime fiscale francese dei vini liquorosi attraverso l'espediente di un procedimento dinanzi ad un giudice italiano fra due parti private d'accordo sul risultato da conseguire, che hanno inserito una determinata clausola nel loro contratto per indurre il giudice italiano a pronunciarsi sul punto. Il carattere artificioso di questa costruzione è resa più evidente dal fatto che l'impresa Danzas non ha fatto uso dei rimedi offerti dal diritto francese contro l'imposizione al consumo, pur avendone tutto l'interesse, vista la clausola contrattuale da cui era anch'essa legata, e che, per di più, il Foglia ha pagato senza protestare la fattura di detta impresa, comprendente un'importo versato a titolo dell'imposta in questione.
punto 11
La funzione che l'art. 177 del Trattato affida alla Corte di giustizia è quella di fornire ai giudici della Comunità gli elementi di interpretazione del diritto comunitario loro necessari per la soluzione di controversie effettive loro sottoposte. Se, mediante accorgimenti del tipo di quelli sopra descritti, la Corte fosse obbligata a pronunziarsi, si arrecherebbe pregiudizio al sistema dell'insieme dei rimedi giurisdizionali di cui dispongono i singoli per tutelarsi contro l'applicazione di leggi fiscali contrarie alle norme del Trattato.
punto 12
Ne consegue che le questioni poste dal giudice nazionale, tenuto conto delle circostanze della fattispecie, non rientrano nell'ambito dei compiti giurisdizionali assegnati alla Corte di giustizia dall'art. 177 del Trattato.
punto 13
La Corte di giustizia non è quindi competente a pronunziarsi sulle questioni proposte dal giudice nazionale.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 14
Le spese sostenute dal Governo della Repubblica francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
pronunziandosi sulle questioni ad essa sottoposte dal Pretore di Bra, con ordinanza del 6 giugno 1979, dichiara:
La Corte di giustizia non è competente a pronunziarsi sulle questioni poste dal giudice nazionale.
Firme
Kutscher
O'Keeffe
Touffait
Mertens de Wilmars
Pescatore
Mackenzie Stuart
Bosco
Koopmans
Due
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, I'll marzo 1980.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
H. Kutscher