diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 10218 del 05/07/1988 Ud. (dep. 19/10/1988) Rv. 179459 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - ASSUNZIONE - INTERCETTAZIONE ABUSIVA DI COMUNICAZIONE FRA DETENUTI - EFFETTUATA DALLA POLIZIA - ILLICEITÀ - INUTILIZZABILITÀ - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1988-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179459-01

PROVA PENALE - IN GENERE - ASSUNZIONE - INTERCETTAZIONE ABUSIVA DI COMUNICAZIONE FRA DETENUTI - EFFETTUATA DALLA POLIZIA - ILLICEITÀ - INUTILIZZABILITÀ - RAGIONE.*

La legge penitenziaria tutela espressamente la segretezza della corrispondenza epistolare e dei colloqui dei detenuti (prescindendo completamente dal loro contenuto e dalle persone interessate), con riferimento ai contatti con il mondo esterno, ma senza escludere i rapporti dei detenuti fra di loro, non sottratti alla doverosa osservanza delle norme costituzionali riguardanti i diritti individuali non incompatibili con la particolare situazione dei detenuti. Ne consegue l'illiceità e l'inutilizzabilità a fini probatori di ogni tipo di intercettazione di comunicazione fra detenuti anche effettuata dalla polizia. (V mass n 143806).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 226 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)