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Sez. L, Sentenza n. 5632 del 05/05/2000 (Rv. 536163 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Accertamento del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alla riduzione dell'orario di lavoro dei dipendenti del COTRAL ex accordo aziendale 1 gennaio 1963.
Stato
decisa il 2000-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536163-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi spetta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva escluso che la riduzione di orario da sei ore e trenta minuti a sei ore giornaliere, prevista per i dipendenti COTRAL con qualifica di "capo movimento di prima classe" dall'accordo aziendale 1 gennaio 1963, spettasse anche al "capo movimento e traffico di prima classe", poiché quest'ultima qualifica, introdotta nella nuova classificazione di cui alla legge n. 30 del 1978, corrispondeva - secondo la precedente classificazione considerata dal predetto accordo - a qualifiche non espressamente contemplate da quest'ultimo ovvero soggette all'orario di sei ore e trenta minuti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 01/02/1978 num. 30 CORTE COST., Legge 06/08/1954 num. 858

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)