Sez. L, Sentenza n. 6771 del 10/07/1998 (Rv. 517110 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa ad interpretazione di accordi aziendali in tema di trattamento economico dei verificatori dei titoli di viaggio dipendenti dell'Amt di Catania.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito, essendo il sindacato di legittimità limitato alla sola verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli art. 1362 cod. civ. e seguenti nonché della coerenza e logicità della motivazione. Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva escluso che gli accordi aziendali applicabili per i dipendenti dell'Azienda Municipale Trasporti di Catania attribuiscano anche ai verificatori dei titoli di viaggio il trattamento corrispondente al computo dei tempi accessori per l'espletamento delle operazioni occorrenti per l'inizio e la fine del lavoro, nonché la configurabilità, per detti dipendenti, di un diritto agli importi corrispondenti al 50% della soprattassa applicata ai passeggeri sprovvisti di titolo di viaggio, dopo la scadenza dell'accordo aziendale che prevedeva tale compenso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)