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Sez. 3, Sentenza n. 2362 del 22/08/1964 (Rv. 303544 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - ACCOLLO SEMPLICE - ACCOLLO CON ADESIONE DEL CREDITORE - PRESUPPOSTO.*
Stato
decisa il 1964-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/303544-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - ACCOLLO SEMPLICE - ACCOLLO CON ADESIONE DEL CREDITORE - PRESUPPOSTO.*

Con l'accollo di debito si stabilisce, fra il debitore e un terzo, che questi assuma il debito con futura scadenza. In tal caso, l'accolla resta rapporto interno, senza alcun effetto giuridico verso il creditore. Questi pero puo aderire al contratto, rendendo irrevocabile la stipulazione a proprio favore, con liberazione o meno del debitore originario. Il presupposto dell'una e dell'altra specie di accollo e la estraneita dell'accollato, come nuovo debitore, al rapporto obbligatorio tra il debitore e l'accollatario. (Conf. 386-63' 992-6i).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)