Sez. L, Sentenza n. 1180 del 24/02/1982 (Rv. 419063 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE - ACCOLLO ESTERNO - DISCIPLINA EX ART. 1273 COD. CIV. - APPLICABILITÀ ALL'ACCOLLO INTERNO - ESCLUSIONE - ACCOLLO DI UN DEBITO NON ANCORA ACCERTATO NEL "QUANTUM" O DI UN DEBITO FUTURO - LEGITTIMITÀ - INTERPRETAZIONE DELLA VOLONTÀ RELATIVA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE - ACCOLLO ESTERNO - DISCIPLINA EX ART. 1273 COD. CIV. - APPLICABILITÀ ALL'ACCOLLO INTERNO - ESCLUSIONE - ACCOLLO DI UN DEBITO NON ANCORA ACCERTATO NEL "QUANTUM" O DI UN DEBITO FUTURO - LEGITTIMITÀ - INTERPRETAZIONE DELLA VOLONTÀ RELATIVA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
La disciplina dell'art. 1273 cod. civ., che regola l'accollo esterno, destinato a produrre effetto nei confronti del creditore, il quale è chiamato ad aderirvi, non è invocabile in relazione all'accollo interno, la cui regolamentazione, risolvendosi esso nell'assunzione di un'obbligazione mediante una convenzione, dotata di efficacia circoscritta alle parti, alla quale il creditore rimane estraneo, risulta, invece, dal contenuto della volontà manifestata dalle parti medesime, che, nell'Esercizio dell'autonomia contrattuale, ben possono convenire l'accollo di un debito non ancora accertato nel quantum o di un debito futuro; l'interpretazione di detta volontà si risolve in un accertamento di fatto, che, ove condotto con coerente e logica motivazione, è incensurabile in Sede di legittimità. (V 3479/79, mass n 399892; (V 2042/74, mass n 370320; (V 2362/64, mass n 303544; (V 733/64, mass n 301093).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1372
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)