Sez. 4, Sentenza n. 1626 del 14/07/1988 Ud. (dep. 06/02/1989) Rv. 180384 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - SEGA CIRCOLARE - NOZIONE E DEFINIZIONE - DIVERSA DENOMINAZIONE COMMERCIALE - IRRILEVANZA AI FINI ANTINFORTUNISTICI - ESTENSIONE DEL PRESIDIO PROTETTIVO - LAMA ROTANTE IN MOVIMENTO INERZIALE - OBBLIGO DI PROTEZIONE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - SEGA CIRCOLARE - NOZIONE E DEFINIZIONE - DIVERSA DENOMINAZIONE COMMERCIALE - IRRILEVANZA AI FINI ANTINFORTUNISTICI - ESTENSIONE DEL PRESIDIO PROTETTIVO - LAMA ROTANTE IN MOVIMENTO INERZIALE - OBBLIGO DI PROTEZIONE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
In tema di protezioni contro gli infortuni sul lavoro, secondo la previsione dell'art. 109 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, va ritenuta "sega circolare" ogni apparecchiatura che, comunque commercialmente denominata, risulti munita di una lama rotante con funzione di organo lavoratore. In relazione a tale caratteristica va individuata la natura e la estensione dell'Obbligo della protezione del lavoratore rispetto sia agli organi rotanti (della macchina) in sè, che alle zone operative degli stessi. Ne consegue, altresì, l'esigenza (normativamente riconosciuta e sanzionata: art. 72 detto d.P.R. n. 547/55) che le protezioni amovibili degli organi lavoratori (nella specie: carter) devono risultare concretamente operanti per tutto il tempo in cui il movimento (anche se solo inerziale) degli organi rotanti della macchina renda attuale il rischio di contatto con l'operatore. (fattispecie di infortunio occorso a un lavoratore addetto ad una macchina denominata "troncatrice", fornita di lama rotante; il carter di sicurezza poteva essere eliminato, una volta spento il motore, mentre la lama ruotava ancora per forza inerziale, e, quindi, senza che tale rimozione inibisse istantaneamente il movimento della lama (proprio in tale fase era occorso l'infortunio). Si sosteneva in causa che la fase, non lavorativa, del movimento inerziale della lama, dovesse ritenersi al di fuori della operatività delle protezioni, presidiate dalle Disposizioni di cui agli artt. 109, 72 e 68 d.P.R. n. 547/55. La Corte suprema, preso atto dell'accertamento peritale, come avanti, nell'affermare i principi sopra massimati, ha concluso per la non conformità della macchina de qua alle Disposizioni cautelative di cui al prefato decreto presidenziale). (Conf mass n 173394).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 68, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 72, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 109
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)