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Sez. 4, Sentenza n. 780 del 12/12/1989 Ud. (dep. 22/01/1990) Rv. 183112 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - MACCHINA UTENSILE - ORGANI INTERNI MOVIBILI - PORTELLA DI ACCESSO - PRESIDI ANTINFORTUNISTICI - DISPOSITIVO DI BLOCCO - DUPLICE FUNZIONE - FINALITÀ E CARATTERISTICHE.*
Stato
decisa il 1989-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183112-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - MACCHINA UTENSILE - ORGANI INTERNI MOVIBILI - PORTELLA DI ACCESSO - PRESIDI ANTINFORTUNISTICI - DISPOSITIVO DI BLOCCO - DUPLICE FUNZIONE - FINALITÀ E CARATTERISTICHE.*

A riguardo della prevenzione degli infortuni sul lavoro, la portella di accesso agli organi interni di una macchina, azionati da motore elettrico, deve essere presidiata da dispositivo tale da comportare la interruzione del flusso di energia elettrica al motore nel momento in cui la portella stessa - durante la fase lavorativa - venga aperta e per tutto il tempo di apertura. Invero, pur consentendo la norma ex art. 82 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 varie opzioni tecniche, il risultato operativo del dispositivo deve essere quello di impedire, in modo assoluto, il funzionamento di organi in movimento a portella aperta; in particolare, quello di impedire che detta (portella) possa essere aperta quando gli organi lavoratori siano in movimento, anche inerziale, nonché quello di non consentire che tali organi possano, per qualsiasi motivo, mettersi in movimento durante il tempo di apertura della portella di accesso. (V mass n 180384, (per movimento inerziale); (Conf mass n 174907).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 82

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)