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Sez. 4, Sentenza n. 6514 del 18/01/2018 Ud. (dep. 09/02/2018) Rv. 272224 - 01

SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Assoluzione in primo grado - Condanna in appello - Correzione di un errore di diritto in cui sia incorso il giudice di primo grado - Obbligo di motivazione rafforzata - Violazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272224-01

SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE

In tema di motivazione della sentenza, il giudice d'appello, che riformi la decisione assolutoria di primo grado assolve correttamente all'obbligo di motivazione rafforzata, senza violare il principio del ragionevole dubbio, nel caso in cui la condanna sia la conseguenza della correzione di un errore di diritto, decisivo ai fini dell'assoluzione, nel quale sia incorso il primo giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)