Sez. 2 - , Sentenza n. 38277 del 07/06/2019 Ud. (dep. 17/09/2019) Rv. 276954 - 04
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Assoluzione in primo grado - Condanna in appello – Correzione di un errore di diritto in cui sia incorso il giudice di primo grado - Obbligo di motivazione rafforzata – Esclusione – Sindacato di legittimità - Contenuto.
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE
La necessità, per il giudice di appello, di redigere una motivazione "rafforzata" sussiste soltanto nel caso in cui la riforma della decisione di primo grado si fondi su una mutata valutazione delle prove acquisite e non anche quando essa sia legittimata da una diversa valutazione in diritto, operata sul presupposto dell'erroneità di quella formulata del primo giudice; in tale ipotesi, alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare se la questione giuridica difformemente decisa dai giudici del merito sia stata correttamente esaminata e risolta dall'uno o dall'altro, ed il vizio a tal fine denunciabile è solo quello di violazione di legge, penale o processuale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)