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Sez. 1, Sentenza n. 5601 del 18/04/1985 Ud. (dep. 06/06/1985) Rv. 169654 - 01

ARMI - IN GENERE - ATTENUANTE DI CUI ALL'ART. 5 LEGGE N. 895 DEL 1967 - OGGETTIVITÀ - FACOLTATIVITÀ - CRITERI DI VALUTAZIONE - RIGIDITÀ DEI CRITERI - CONCORSO DI ELEMENTI NEGATIVI - IN RIFERIMENTO AL FATTO O AI SUOI AUTORI - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169654-01

ARMI - IN GENERE - ATTENUANTE DI CUI ALL'ART. 5 LEGGE N. 895 DEL 1967 - OGGETTIVITÀ - FACOLTATIVITÀ - CRITERI DI VALUTAZIONE - RIGIDITÀ DEI CRITERI - CONCORSO DI ELEMENTI NEGATIVI - IN RIFERIMENTO AL FATTO O AI SUOI AUTORI - RILEVANZA.*

L'attenuante, prevista dall'art. 5 della legge n. 895 del 1967 ha carattere oggettivo, nel senso che riguarda il fatto e consiste nella valutazione della lieve entità dello stesso, desunta esclusivamente da due criteri alternativi, uno di carattere quantitativo e l'altro di carattere qualitativo. Pertanto, per il suo riconoscimento è sufficiente anche la delibazione positiva di uno solo di questi due criteri. Tuttavia, la sua facoltatività fa sì che i criteri di valutazione previsti dalla legge per la sua sussistenza sono rigidamente oggettivi e concernono esclusivamente la qualità e la quantità delle armi. Mentre, l'eventuale concorso di elementi negativi, riguardanti il fatto o suo autore, possono assumere Rilevanza agli effetti del concreto Esercizio del potere discrezionale del giudice al riguardo, nel senso di escludere la concessione anche in presenza delle relative condizioni specifiche di legittimazione. (V mass n 158008).*

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)