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Sez. 5, Sentenza n. 2484 del 03/12/1982 Ud. (dep. 22/03/1983) Rv. 158008 - 01

ARMI - IN GENERE - ARMI ED OGGETTI ATTI AD OFFENDERE - ART. 4 LEGGE N. 110 DEL 1975 - CASI DI LIEVE ENTITÀ - ATTENUANTE FACOLTATIVA - CRITERI DI VALUTAZIONE - RIFERIMENTO ALLA QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE ARMI - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1982-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158008-01

ARMI - IN GENERE - ARMI ED OGGETTI ATTI AD OFFENDERE - ART. 4 LEGGE N. 110 DEL 1975 - CASI DI LIEVE ENTITÀ - ATTENUANTE FACOLTATIVA - CRITERI DI VALUTAZIONE - RIFERIMENTO ALLA QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE ARMI - INSUFFICIENZA.*

In tema di porto di armi od oggetti Atti ad offendere, l'ipotesi prevista dal terzo comma, seconda parte, dell'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, per la quale, nei casi di lieve entità, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda, costituisce un'attenuante facoltativa la cui applicazione è rimessa alla facoltà discrezionale del giudice di merito, da esercitarsi anche nell'ambito di una valutazione generica e globale della fattispecie sottoposta al suo esame. Invero, l'apprezzamento di lievità del fatto non va solo riferito alla quantità e qualità delle armi (come, per espressa menzione legislativa, nell'analoga ipotesi di cui all'art. 5 legge 2 ottobre 1967, n. 895), ma anche alle modalità d'uso delle stesse e a una valutazione complessiva del fatto-reato. (V mass n 151874; (V mass n 151336; (V mass n 146985; (V mass n 146632 e ivi citate; (Conf mass n 150697; (Conf mass n 143903).*

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)