Sez. 5, Sentenza n. 4635 del 08/07/1998 Cc. (dep. 28/09/1998) Rv. 211971 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE | Derivante dalla pronuncia di sentenza nei confronti di altri soggetti - Valutazione della responsabilità dell'imputato operata in tale giudizio - Pregiudizio a carico dell'imputato - Sussistenza.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE
L'incompatibilità di cui all'art. 34 cod.proc.pen. deriva anche dalla pronuncia di sentenza in altro procedimento nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione dell'imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia stata comunque già valutata, secondo il principio di inscindibilità delle valutazioni. La valutazione è inscindibile non solo quando la stessa sussistenza del reato dipenda dall'accertato concorso della persona da giudicare separatamente, ma anche quando la ricostruzione del fatto dipenda da fonti che includano nello stesso contesto narrativo la sua posizione e delle quali si dia una valutazione complessiva di attendibilità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)