Sez. 6, Sentenza n. 4151 del 17/03/1972 Ud. (dep. 13/06/1972) Rv. 121323 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - COABITANTE - DISTINZIONE - RELAZIONE - ATTESTAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - FA FEDE FINO A PROVA CONTRARIA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - COABITANTE - DISTINZIONE - RELAZIONE - ATTESTAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - FA FEDE FINO A PROVA CONTRARIA.*
Trà coabitantè è conviventè vi e una sostanziale differenza, in quanto la prima dizione indica un rapporto contingente e del tutto occasionale, determinato dalla dimora di una persona nello stesso luogo di un'altra; la seconda invece indica un rapporto qualificato che discende o da un vincolo di parentela o da una relazione di prestazione di lavoro. L'attestazione della convivenza nella relazione dell'ufficiale giudiziario fa fede fino a prova contraria, e pertanto incombe a chi intende escludere il rapporto di convivenza fornire la dimostrazione rigorosa della sua inesistenza. (V 119242, anno 1971, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)