Sez. 3, Sentenza n. 838 del 23/04/1986 Cc. (dep. 05/06/1986) Rv. 172970 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - CONVIVENZA TEMPORANEA - SUFFICIENZA - DEDUZIONE DIFENSIVA DELL'INSUSSISTENZA DELLA CONVIVENZA - ONERE DELLA PROVA A CARICO DELL'IMPUTATO - SUSSISTENZA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - CONVIVENZA TEMPORANEA - SUFFICIENZA - DEDUZIONE DIFENSIVA DELL'INSUSSISTENZA DELLA CONVIVENZA - ONERE DELLA PROVA A CARICO DELL'IMPUTATO - SUSSISTENZA.*
In tema di notificazione nel luogo di abituale Esercizio della attività professionale, il rapporto di convivenza richiesto dallo art. 169 cod. proc. pen. va individuato con larghezza ed elasticità, essendo sufficiente anche una convivenza "temporanea", purché non meramente eccezionale. Ne deriva che nell'ipotesi in cui l'imputato assuma essere il rapporto di convivenza (attestato dall'ufficiale giudiziario nella relata) insussistente, perché affermato in base a contatti di lavoro o professionali del tutto episodici o eccezionali, dovrà fornire una dimostrazione assolutamente rigorosa ed incontrovertibile, in Mancanza della quale dovrà presumersi che la notifica sia rituale. (V mass n 121323; (V mass n 118238; (V mass n 148782; (V mass n 152545; (Conf mass n 159917, sulla prima parte; (Conf mass n 104235).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)