Sez. 1, Sentenza n. 11566 del 23/11/1993 (Rv. 484446 - 01)
Contratti bancari - Apertura di credito bancario - Recesso | Durata del preavviso - Disciplina convenzionale - Ammissibilità - Efficacia immediata del recesso - Liceità.
Contratti bancari - Apertura di credito bancario - Recesso
In tema di recesso dal contratto di apertura di credito a tempo indeterminato, l'art. 1845, terzo comma, cod. civ. contiene un esplicito rinvio alla volontà delle parti in ordine alla durata del preavviso e in tale spazio, lasciato alla privata autonomia, non trova alcun ostacolo logico né giuridico la previsione dispositiva dell'esonero del recedente dalla concessione di qualsiasi termine e dell'operatività immediata del recesso comunicato alla controparte, trattandosi di termine inerente allo svolgimento di un rapporto di natura patrimoniale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1845
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)