Sez. 3, Sentenza n. 1609 del 19/09/1970 (Rv. 347520 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - OBBLIGAZIONI SOLIDALI - RESPONSABILITA SOLIDALE DEL PROPRIETARIO E DEL CONDUTTORE DEL VEICOLO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - INSUSSISTENZA - CONNESSIONE DI CAUSE - LITISCONSORZIO FACOLTATIVO - EFFETTI - SUCCESSIVA SEPARAZIONE - AMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - OBBLIGAZIONI SOLIDALI - RESPONSABILITA SOLIDALE DEL PROPRIETARIO E DEL CONDUTTORE DEL VEICOLO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - INSUSSISTENZA - CONNESSIONE DI CAUSE - LITISCONSORZIO FACOLTATIVO - EFFETTI - SUCCESSIVA SEPARAZIONE - AMMISSIBILITA.*
Nell'Azione di responsabilita civile, esercitata, per danni da circolazione stradale, contro il conducente ed il proprietario del veicolo, all'uopo congiuntamente chiamati in giudizio davanti allo stesso giudice, non si ha una causa inscindibile con pluralita di parti in veste di litisconsorti necessari, bensi una semplice connessione di cause distinte, con litisconsorzio passivo facoltativo, che ben possono essere successivamente separate, anche dopo che sia intervenuta la decisione di primo grado, senza che le ulteriori vicende dell'una debbano influire sull'altra. (V 2862-69, mass n 342667).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)