Sez. 3, Sentenza n. 2862 del 28/07/1969 (Rv. 342667 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - OBBLIGAZIONI SOLIDALI -RESPONSABILITA SOLIDALE DEL PROPRIETARIO E DEL CONDUTTORE DI VEICOLO EX ART 2054 COD. CIV. - LITISCONSORZIO NECESSARIO - INSUSSISTENZA - LITISCONSORZIO FACOLTATIVO PER CONNESSIONE DI CAUSE - CONFIGURABILITA - EFFETTI - INTEGRAZIONE IN SEDE DI GRAVAME DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - ESCLUSIONE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA PER LA PARTE NON IMPUGNANTE - SUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - OBBLIGAZIONI SOLIDALI -RESPONSABILITA SOLIDALE DEL PROPRIETARIO E DEL CONDUTTORE DI VEICOLO EX ART 2054 COD. CIV. - LITISCONSORZIO NECESSARIO - INSUSSISTENZA - LITISCONSORZIO FACOLTATIVO PER CONNESSIONE DI CAUSE - CONFIGURABILITA - EFFETTI - INTEGRAZIONE IN SEDE DI GRAVAME DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - ESCLUSIONE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA PER LA PARTE NON IMPUGNANTE - SUSSISTENZA.*
Il vincolo di solidarieta passiva tra conducente di veicolo senza guida di rotaie e proprietario del veicolo, di cui al terzo comma dell'art.2054 cod.civ., non implica unicita di causa. Pertanto, come le due azioni potrebbero svolgersi separatamente in giudizi diversi cosi, ove abbiano dato luogo ad un unico giudizio, si ha una semplice connessione di cause distinte, con litisconsorzio facoltativo e non gia una situazione di inscindibilita, tale da imporre in fase di gravame il litisconsorzio necessario e da impedire il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti del soggetto che non ha proposto impugnazione. (nel caso, in primo grado era stato dichiarata la responsabilita solidale del conducente e del proprietario del veicolo contro tale pronunzia aveva proposto appello il solo conducente ed i giudici di appello avevano accolto il gravame, mandandolo assolto, ed avevano modificato la pronunzia nei confronti anche del proprietario non appellante. La SC ha ritenuto che tale ultima pronuncia era errata, perche la sentenza di primo grado nei confronti del proprietario era passata in giudicato ed ha enunciato il principio che precede). (V. 1709-66, massima n.323340).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)