Sez. 3, Sentenza n. 3451 del 07/06/1982 (Rv. 421427 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE - INTENZIONE DEL CONCEDENTE DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE - INTENZIONE DEL CONCEDENTE DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Ai fini della cessazione della proroga legale dell'affitto di fondo rustico, invocata dal concedente che intenda coltivare direttamente il fondo (art. 1, secondo comma, lett. A, del d.l.C.P.S. n. 273 del 1947), non è necessario che tale attività di coltivazione debba assorbire ogni energia di lavoro del richiedente, ben potendo essere non professionale, né esclusiva. (V 892/82, mass n 418743; (V 245/82, mass n 417938; (V 1162/79, mass n 397373; (V 227/78, mass n 389514).*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)