diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 892 del 12/02/1982 (Rv. 418743 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DIRITTI DEL CONCEDENTE ALLA CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE - ACCERTAMENTO - PRESUPPOSTO - COLTIVATORE DIRETTO - REQUISITI - BRACCIANTE AGRICOLO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418743-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DIRITTI DEL CONCEDENTE ALLA CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE - ACCERTAMENTO - PRESUPPOSTO - COLTIVATORE DIRETTO - REQUISITI - BRACCIANTE AGRICOLO - ESCLUSIONE.*

Ai fini dell'accertamento del diritto del concedente alla cessazione della proroga legale dei contratti agrari, previsto dall'art. 1, lettera a), del d.l.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 10 maggio 1978, n. 176, deve essere considerato coltivatore diretto, alla stregua dei criteri dettati dagli artt. 1647 e 2083 cod. civ., colui che è titolare di una piccola impresa agricola, da lui organizzata e diretta sulla base del prevalente lavoro proprio, anche se non manuale, e di quello dei suoi familiari, lavoro (agricolo) che, ancorché non esclusivo, deve avere, comunque, connotati di abitualità, o continuità, e di stabilità, o permanenza. Ai fini suddetti, non può, pertanto, considerarsi coltivatore diretto il bracciante agricolo. (V 1421/80, mass n 404965; (V 1162/79, mass n 397373; (V 3897/78, mass n 393495; (V 3132/78, mass n 392582; (V 227/78, mass n 389514).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1647, Cod. Civ. art. 2083, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 lett. A CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)