Sez. L, Sentenza n. 3256 del 17/05/1980 (Rv. 407050 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - IMPUTABILITA AL DEBITORE, PER COLPA, DEL RITARDATO O MANCATO, ADEMPIMENTO - NECESSITA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - IMPUTABILITA AL DEBITORE, PER COLPA, DEL RITARDATO O MANCATO, ADEMPIMENTO - NECESSITA.*
L'imputabilita al debitore, almeno a titolo di colpa, del ritardato (o mancato) adempimento e necessaria anche nelle obbligazioni pecuniarie, sebbene in esse, in quanto relative ad un genus, non sia configurabile un'impossibilita della prestazione per impossibilita dell'oggetto della medesima - perche genus numquam perit - e la Rilevanza della colpa sia, conseguentemente, piu limitata. (V 1877/65, mass n 313577; (V 699/65; (V 2978/63; (V 1310/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)