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Sez. L, Sentenza n. 3256 del 17/05/1980 (Rv. 407050 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - IMPUTABILITA AL DEBITORE, PER COLPA, DEL RITARDATO O MANCATO, ADEMPIMENTO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1980-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407050-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - IMPUTABILITA AL DEBITORE, PER COLPA, DEL RITARDATO O MANCATO, ADEMPIMENTO - NECESSITA.*

L'imputabilita al debitore, almeno a titolo di colpa, del ritardato (o mancato) adempimento e necessaria anche nelle obbligazioni pecuniarie, sebbene in esse, in quanto relative ad un genus, non sia configurabile un'impossibilita della prestazione per impossibilita dell'oggetto della medesima - perche genus numquam perit - e la Rilevanza della colpa sia, conseguentemente, piu limitata. (V 1877/65, mass n 313577; (V 699/65; (V 2978/63; (V 1310/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)