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Sez. 3, Sentenza n. 1877 del 06/08/1965 (Rv. 313577 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - IN GENERE - COLPA - APPREZZAMENTO.*
Stato
decisa il 1965-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/313577-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - IN GENERE - COLPA - APPREZZAMENTO.*

L'inadempimento postula, oltre alla violazione obiettiva del contratto, anche il concorso soggettivo, inteso a qualificare il comportamento del debitore, onde la indagine rivolta ad accertare se sussistano o meno, in concreto, circostanze apprezzabili, idonee ad escludere la colpa dello stesso, e rimessa alla prudente valutazione del giudice di merito. (V. 1373/59, 2489/62, 2978/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)