Sez. 3, Sentenza n. 1877 del 06/08/1965 (Rv. 313577 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - IN GENERE - COLPA - APPREZZAMENTO.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - IN GENERE - COLPA - APPREZZAMENTO.*
L'inadempimento postula, oltre alla violazione obiettiva del contratto, anche il concorso soggettivo, inteso a qualificare il comportamento del debitore, onde la indagine rivolta ad accertare se sussistano o meno, in concreto, circostanze apprezzabili, idonee ad escludere la colpa dello stesso, e rimessa alla prudente valutazione del giudice di merito. (V. 1373/59, 2489/62, 2978/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)